Sentenza del 24/02/2015 n. 3656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato cumulativamente quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, relative ad avvisi di accertamento per l'anno 1999 riguardanti IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale. La CTR aveva dichiarato tardivi i ricorsi introduttivi e quindi inammissibili. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: la mancata notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza d'appello; l'omessa indicazione, negli avvisi di accertamento, dell'autorità cui proporre ricorso, quale causa di errore scusabile; e la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dopo la chiusura delle operazioni di controllo, sostenendo che ciò avrebbe generato confusione sui termini e giustificato la remissione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile, in linea di principio, il ricorso cumulativo perché le controversie presentavano questioni identiche. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il terzo motivo: la tardività dei ricorsi originari non era stata impugnata in modo specifico; il motivo chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione di fatto sull'errore scusabile, non consentita in sede di legittimità; inoltre i ricorrenti non avevano spiegato concretamente quale confusione si fosse verificata, come fossero stati alterati i termini e da quale momento questi dovessero decorrere. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1
La disposizione riguarda la comunicazione dell'avviso di trattazione alle parti costituite nel processo tributario.
La mancata comunicazione può incidere sul diritto di difesa e sul contraddittorio, ma la relativa censura deve essere proposta in modo specifico e pertinente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle regole applicabili al giudizio d'appello tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Richiamato nel quadro delle disposizioni sul processo tributario.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti successivi alla mancata comunicazione dell'avviso di trattazione.
Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 4
Prevede l'indicazione, negli atti amministrativi, dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere; secondo i ricorrenti, l'omissione avrebbe potuto rendere scusabile l'errore sui termini, ma la questione è rimasta assorbita.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Prevede, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, un termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, salvo particolare urgenza. La Corte non ha esaminato nel merito la violazione, poiché il motivo era generico, non pertinente e mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Stabilisce i motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito o la ricostruzione di fatti non adeguatamente allegati e dimostrati.
Massime di principio
- Un ricorso cumulativo contro più sentenze tributarie può essere ammissibile quando le decisioni riguardano questioni identiche o strettamente sovrapponibili, tali da consentire una soluzione unitaria.
- La tardività del ricorso tributario deve essere contestata specificamente: non è sufficiente invocare genericamente un errore scusabile o una confusione sui termini.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, come la verifica concreta dell'esistenza di una situazione di confusione o della scusabilità dell'errore, se tale valutazione è già stata compiuta dal giudice di merito.
- Una censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione quali fatti, atti o argomentazioni siano stati trascurati; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente può essere rilevante per la legittimità dell'accertamento, ma deve essere dedotta con chiarezza e non può essere utilizzata in modo generico per ottenere la remissione in termini.
- Quando un motivo preliminare o decisivo è dichiarato inammissibile, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti senza essere esaminati nel merito.
- La parte soccombente nel giudizio di Cassazione è normalmente condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte.
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