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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro alcune cartelle di pagamento relative a imposte, sanzioni e interessi per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996, nonché contro una successiva ingiunzione di pagamento. Nell'appello chiedeva l'annullamento o l'inefficacia degli atti, oppure, in subordine, l'accertamento della prescrizione. La Commissione Regionale ha rilevato, da un lato, che le doglianze riguardavano atti e attività di competenza esclusiva del Concessionario della riscossione, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate; dall'altro, che l'appello conteneva contestazioni generiche e astratte, senza specifici motivi di censura contro la sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha dichiarato inammissibile l'appello. L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione passiva, poiché non erano contestati atti o comportamenti imputabili all'Ufficio. Inoltre, l'appello è stato dichiarato inammissibile anche perché non rispettava l'obbligo di indicare motivi specifici di impugnazione: non è sufficiente lamentare genericamente l'ingiustizia della sentenza o riproporre doglianze non puntualmente riferite alla decisione impugnata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della presumibile buona fede della contribuente, che aveva introdotto personalmente il giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    "i motivi specifici di impugnazione"

    L'atto di appello tributario deve indicare motivi specifici, puntuali e analitici di censura della sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre genericamente le doglianze già formulate o limitarsi a esprimere dissenso rispetto alla decisione.

  • Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992

    La controversia è stata discussa in pubblica udienza su istanza di parte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve criticare in modo specifico la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, indicando per ciascun punto l'errore di fatto o di diritto e la riforma richiesta.
  • La semplice riproposizione delle domande o dei motivi del ricorso originario, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, può comportare l'inammissibilità dell'appello.
  • La legittimazione passiva deve essere verificata in base all'atto contestato: gli atti e le attività propri della riscossione devono essere contestati nei confronti del soggetto competente, quale il concessionario o agente della riscossione, mentre all'Agenzia delle Entrate vanno imputati soltanto gli atti e i vizi riconducibili alla sua attività.
  • Quando l'appello è inammissibile, il giudice può compensare le spese se ricorrono circostanze giustificative, come la buona fede della parte o la particolare situazione processuale.

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