Sentenza del 24/02/2015 n. 3640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro relativo all’acquisto del ramo d’azienda. Nell’atto erano distinti i valori dell’avviamento, degli immobili e dei beni mobili, ma il valore degli immobili era indicato unitariamente, senza separare fabbricati e terreni. L’atto era stato inizialmente registrato al 3%; l’Ufficio aveva poi applicato il 15%, aliquota prevista per i terreni agricoli e più elevata tra quelle relative ai beni acquistati, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. La società sosteneva invece che i terreni fossero pertinenze dei fabbricati e che si applicasse l’aliquota del 7%. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria e la conferma in appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge e insufficienza della motivazione, contestando la pertinenzialità dei terreni e l’applicazione dell’art. 23, comma 3, anziché del comma 1.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto le censure inammissibili e comunque infondate: la sussistenza del rapporto pertinenziale tra immobili è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione inadeguata, che nel caso non ricorreva. La motivazione d’appello era giustificata dall’effettivo uso servente dei terreni, sui quali insistevano invaso, condotte, cabine, reti e altri impianti funzionali alla centrale elettrica; non era quindi decisiva l’apodittica affermazione dell’Ufficio sulla loro natura agricola. Resta confermato il trattamento tributario fondato sulla pertinenzialità riconosciuta dal giudice di merito e l’aliquota del 7% applicata ai fabbricati. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 1
Erroneamente sottoposto a registrazione con l'aliquota del 3 % l'intero atto, con l'avviso di liquidazione impugnato veniva applicata la tassazione con l'aliquota del 15% (applicabile relativamente ai terreni agricoli) come aliquota più alta prevista tra i diversi beni oggetto dell'acquisto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1.
Nel caso concreto l’Ufficio ha invocato il comma 1 per applicare all’atto l’aliquota più elevata tra quelle riferibili ai beni acquistati. La Cassazione non ha però accolto la contestazione dell’Agenzia, poiché il giudice di merito aveva accertato che i terreni erano pertinenze dei fabbricati.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 3
Con i due motivi di ricorso, l'amministrazione censura, sotto il profilo della violazione di legge (primo motivo) e dell'insufficienza della motivazione (secondo motivo), l'asserita pertinenzialità dei terreni ai fabbricati nel quadro del complesso aziendale - la cui natura di "azienda" non è contestata tra le parti - oggetto dell'acquisto con la conseguente ritenuta applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 3 in luogo del comma 1.
La decisione di merito aveva applicato il comma 3 considerando i terreni pertinenze dei fabbricati nell’ambito dell’acquisto aziendale. La Cassazione ha lasciato ferma tale conclusione perché il rapporto pertinenziale era sostenuto da un accertamento fattuale adeguatamente motivato.
Massime di principio
- La qualificazione di un terreno come pertinenza di un fabbricato dipende dalle circostanze concrete e dalla sua funzione effettiva, non soltanto dalla natura catastale o dalla qualificazione affermata da una parte.
- La pertinenzialità non è esclusa per il solo fatto che il fabbricato sia industriale: può sussistere quando il terreno e gli impianti presenti svolgono una funzione servente rispetto all’attività svolta nell’edificio.
- L’accertamento della pertinenzialità è normalmente riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere rivalutato nel merito e può essere censurato, sul piano motivazionale, solo se la motivazione risulta inadeguata.
- In una cessione d’azienda, la distinta indicazione dei valori di avviamento, immobili e beni mobili, insieme alla valutazione unitaria di fabbricati e terreni, può costituire un elemento utile a valutare come le parti abbiano considerato il rapporto tra tali immobili, ma la conclusione deve comunque fondarsi sui fatti e sull’uso concreto.
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