Sentenza del 24/02/2015 n. 3661 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 229/05/09, depositata l’8 giugno 2009, che aveva accolto l’appello del Comune e confermato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002-2004. La CTR aveva ritenuto irrituale la produzione documentale della società in primo grado perché tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, considerando altresì irrituale il rinvio dell’udienza diretto a consentire il deposito. In cassazione la società ha formulato tre motivi; il primo ha contestato la mancata valutazione dei documenti acquisiti al fascicolo e prodotti entro il termine applicabile al giudizio d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente degli altri. Ha chiarito che i documenti depositati tardivamente in primo grado, se acquisiti al fascicolo e prodotti entro il termine perentorio previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 per il giudizio d’appello, devono essere esaminati in appello. La tardività non è sanata dal rinvio interlocutorio dell’udienza né dall’acquiescenza della controparte; rileva invece che la produzione in appello rispetti il termine perentorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità degli avvisi ICI.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello.
Il termine per il deposito documentale è perentorio e vale anche in appello. I documenti depositati tardivamente in primo grado possono tuttavia essere valutati dal giudice d’appello se sono acquisiti al fascicolo e risultano prodotti entro quel termine.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Tuttavia, tale norma va interpretata in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che prevede, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 cod. proc. civ., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546, art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20109 del 16/11/2012).
Nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in appello anche oltre i limiti ordinari dell’art. 345 c.p.c., ma la facoltà deve essere esercitata entro il termine perentorio previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Tuttavia, tale norma va interpretata in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che prevede, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 cod. proc. civ., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546, art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20109 del 16/11/2012).
Il richiamo alle regole del giudizio tributario di primo grado comporta che il termine dell’art. 32, comma 1, si applichi anche alla produzione documentale in appello.
Codice di procedura civile, art. 153
Resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.) - (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 06/11/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006).
L’inosservanza di un termine perentorio non è sanata dalla mancata opposizione della controparte né da un rinvio interlocutorio dell’udienza; la sanatoria per acquiescenza riguarda la forma degli atti, non i termini perentori.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di produrre documenti in appello non elimina il rispetto del termine perentorio di deposito previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Un documento tardivo in primo grado può essere valutato in appello se è acquisito al fascicolo e la sua produzione in appello è tempestiva rispetto al termine perentorio applicabile.
- Il rinvio dell’udienza o la mancata opposizione della controparte non sanano il mancato rispetto di un termine processuale perentorio.
- La cassazione con rinvio per un errore sulla valutazione processuale dei documenti non decide automaticamente il merito della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio indicato.
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