Cassazione Civile, Ordinanza n. 08204/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione il decreto del Giudice di Pace che, su richiesta del Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/1998, aveva prorogato di dieci giorni il trattenimento presso un CPR. Il ricorso deduceva, da un lato, la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui non sarebbe stato possibile procedere all'espulsione a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese di origine per l'emergenza Covid; dall'altro, la falsa o erronea applicazione di norme costituzionali, regolamentari, convenzionali e unionali, assumendo che le condizioni del CPR non fossero idonee a garantire la salute dei trattenuti e a preservarne il contagio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso e ha dichiarato l'impugnazione improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato. Ha osservato che agli atti non risultava depositato il provvedimento datato 18.4.2020 indicato nel ricorso, ma un documento diverso, anche incoerente quanto a data di pubblicazione e udienza, con difformità non superabili nemmeno mediante confronto contenutistico tra atto impugnato e atto depositato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma richiamata come base della richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR da parte del Questore.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 32 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle condizioni di trattenimento e sulla tutela della salute.
richiamato dal ricorrente come parametro regolamentare sulla idoneità delle condizioni di trattenimento.
artt. 2, 3 e 5 CEDU
richiamati dal ricorrente come parametri convenzionali a tutela della persona trattenuta e della legalità della restrizione.
art. 15, paragrafo 4, Direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della proroga del trattenimento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché il processo risulta esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è improcedibile il ricorso quando non sia depositata, nei modi e nei termini prescritti, la copia autentica del provvedimento impugnato ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L'onere di produrre un atto effettivamente corrispondente a quello impugnato grava sul ricorrente; la difformità tra data, contenuto e riferimenti processuali del provvedimento depositato rispetto a quello oggetto di ricorso non può essere superata con il solo richiamo contenutistico.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.
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