Cassazione Civile, Ordinanza n. 00238/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il saldo del prezzo di una fornitura di climatizzatori. L'originaria acquirente ha proposto opposizione, deducendo vizi dei beni venduti e chiedendo la revoca del decreto, la riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni e, in fase successiva, la restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto. Dopo un primo rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato la decisione di merito affermando che la denuncia dei vizi non richiede necessariamente una descrizione analitica e che l'accertamento tecnico dei vizi è astrattamente possibile anche in giudizio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha però nuovamente respinto l'appello, ritenendo decisivo il fatto che non fossero stati depositati il fascicolo di parte e i documenti dei precedenti gradi, che i beni asseritamente viziati non fossero sufficientemente identificati e che una consulenza tecnica sarebbe stata esplorativa. Il ricorrente ha quindi censurato la decisione per violazione delle regole sul deposito telematico dei fascicoli, per violazione del dictum rescindente ex art. 384 c.p.c. e per omesso esame delle testimonianze che, a suo dire, dimostravano la tempestiva denuncia dei vizi, il malfunzionamento di alcuni apparecchi e il riconoscimento del difetto da parte del fornitore. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo il difetto di legittimazione dell'impresa individuale subentrante a riassumere il giudizio e a proporre le impugnazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice del rinvio non potesse fondare il rigetto della domanda senza esaminare i documenti ritualmente depositati in via telematica nei precedenti gradi di giudizio, alla luce del principio di acquisizione della prova documentale. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato, affermando che l'impresa individuale non è soggetto giuridico distinto dal titolare e che, nella specie, la riassunzione da parte del titolare dell'attività cessata era processualmente legittima. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi della cosa venduta può essere genericamente formulata purché renda il venditore edotto dell'esistenza di vizi che incidono sull'idoneità all'uso o sul valore del bene; l'accertamento tecnico della natura dei vizi resta possibile in giudizio.
La denuncia dei vizi non richiede un'esposizione dettagliata delle loro cause e caratteristiche; è sufficiente una segnalazione idonea ad avvisare il venditore e a consentirgli la verifica tempestiva.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia per vizi e ai conseguenti rimedi risarcitori.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia di buon funzionamento e all'onere di prova relativo al malfunzionamento dei beni.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio in tema di garanzia e nesso eziologico tra difetto e mancato funzionamento.
Il mancato deposito della copia cartacea non impedisce al giudice di esaminare i documenti ritualmente depositati telematicamente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare la causa in modo incompatibile con il dictum rescindente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge relative al deposito dei fascicoli, al vincolo del giudice di rinvio e alla legittimazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per censurare l'omesso esame di testimonianze ritenute decisive.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione processuale del soggetto che aveva riassunto il giudizio dopo la cessazione della società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, i documenti ritualmente prodotti, anche se depositati in via telematica e non rinvenuti nel fascicolo di parte in formato cartaceo, restano acquisiti al processo e il giudice deve esaminarli o, se necessario, ricercarli/ricostruirli: la mancata produzione della copia cartacea non consente di ignorare la prova documentale già introdotta.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione: non può riproporre la medesima ratio decidendi già cassata né introdurre requisiti probatori o preclusioni incompatibili con il dictum rescindente.
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia ex art. 1495 c.c. non richiede una descrizione analitica e tecnicamente completa dei difetti; è sufficiente una segnalazione idonea a far comprendere al venditore che il compratore ha riscontrato anomalie incidenti sull'idoneità o sul valore del bene.
- L'accertamento tecnico dei vizi della cosa venduta può essere compiuto anche mediante consulenza tecnica d'ufficio in giudizio, ove vi siano allegazioni e documenti sufficienti a circoscrivere l'oggetto dell'indagine; la CTU non può invece supplire a una totale mancanza di allegazione, né essere usata in modo esplorativo.
- L'impresa individuale non costituisce soggetto giuridico autonomo distinto dalla persona fisica titolare: la legittimazione processuale e la titolarità sostanziale fanno capo al titolare dell'impresa.
- Quando una società cessata o cancellata è sostituita nella prosecuzione dell'attività dal soggetto che ne abbia assunto la gestione, la legittimazione processuale può radicarsi in capo al successore sostanziale se tale successione sia allegata e provata.
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