Cassazione Penale, Sentenza n. 00111/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per il reato di importazione ed evasione dell'accisa relativa a olio lubrificante per autotrazione (art. 40, commi 1, lett. b) e 4, d.lgs. n. 504/1995), contestando: 1) la mancata prova della riferibilità del fatto alla sua persona nonostante fosse solo legale rappresentante della società destinataria della merce; 2) il rifiuto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo esiguità del fatto e non abitualità; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante del comma 4 dell'art. 40 alla luce della successiva modifica legislativa (d.lgs. n. 141/2024) che ha innalzato la soglia quantitativa; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata sulla riferibilità delle condotte all'imputata (ruolo di legale rappresentante, bolla di trasporto, mancanza di licenza UTF, mancato pagamento dell'accisa e precedenti denunce per fatti analoghi), evidenziando anche l'onere difensivo di allegare elementi contrari. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando coesistono gravità dell'offesa e abitualità; la Corte ha valorizzato il consistente quantitativo di olio (circa 9.496 litri/9.406 litri come indicato) e i precedenti dell'imputata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, essendo la modifica normativa (innalzamento della soglia prevista dal d.lgs. n. 141/2024) non stata dedotta in appello e quindi non proponibile in cassazione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità e i precedenti. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di merito: condanna a un anno di reclusione e multa di euro 7.746,00 (conferma complessiva del dispositivo di primo grado come pronunciato in appello).
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, commi 1, lett. b) e 4
Norma che sanziona l'importazione di prodotti energetici sottraendoli al pagamento dell'accisa; il comma 4 prevede una circostanza aggravante legata alla quantità di prodotto sottratto all'accisa; la Corte ha applicato la norma come vigente nel giudizio, rilevando che la diversa soglia introdotta dal d.lgs. n. 141/2024 non era stata dedotta in appello e pertanto non poteva essere sollevata in cassazione.
Esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto solo se ricorrono congiuntamente particular tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; incombe sull'imputato l'onere di allegare elementi specifici per dimostrarne i presupposti.
Attribuisce al giudice discrezionalità nel riconoscere le attenuanti generiche; il giudice non è obbligato a valutare tutte le circostanze prospettate ma deve motivare le ragioni del diniego.
d.lgs. n. 141 del 2024, art. 3
Ha modificato la soglia quantitativa rilevante ai fini dell'aggravante dell'art. 40 d.lgs. 504/1995 innalzandola (da 2.000 a 10.000 kg); trattandosi di novità normativa la relative eccezione deve essere proposta nei gradi di merito per poter essere esaminata in cassazione.
art. 609 e art. 606 cod. proc. pen., artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Fissano i limiti della cognizione della Corte di cassazione: il ricorso per cassazione deve attenersi ai motivi proposti e non può dedurre questioni non prospettate in appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio.
Massime di principio
- La sola qualità di legale rappresentante di una società può costituire un elemento di riferibilità del fatto, purché la motivazione di merito colleghi tale ruolo ad altri elementi (documenti di trasporto, assenza di licenze, mancato pagamento di imposte) e il difensore non fornisca elementi concreti per confutare la ricostruzione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede la prova congiunta di esiguità del danno/pericolo e di non abitualità: quantità rilevanti o precedenti analoghi ostano al suo riconoscimento.
- Modifiche legislative che incidono sul perimetro di una fattispecie aggravante devono essere sollevate e dedotte nei gradi di merito; se non proposte in appello, la relativa questione può risultare inammissibile in cassazione per "novità".
- Il giudice non è tenuto a riconoscere le attenuanti generiche e non deve esaminare tutte le circostanze prospettate dalla difesa, ma deve motivare adeguatamente il rifiuto quando ritenuto; la mera entità della pena o la datazione del fatto non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: se la Corte di merito ha dato una spiegazione logica e non manifestamente illogica della riferibilità del fatto o della valutazione della gravità, il vizio motivazionale non viene accolto.
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