Cassazione Civile, Ordinanza n. 10726/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine stipulati da una lavoratrice scolastica con l'amministrazione scolastica, che in primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno per l'illegittimità dei contratti a termine nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. In appello il Ministero aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto della domanda risarcitoria. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo: avrebbe dovuto essere considerato che, dopo tre supplenze annuali richiamate dalla Corte territoriale, ella aveva svolto altre due supplenze negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, pur con contratti fino al 30 giugno, che a suo dire sarebbero stati comunque valutabili ai fini del superamento del limite di durata e dell'abuso della reiterazione. Ha inoltre contestato la tesi della Corte d'appello secondo cui l'immissione in ruolo nel settembre 2018 avrebbe avuto efficacia sanante rispetto al danno da precarizzazione, sostenendo che tale stabilizzazione era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado, in un contesto diverso da quello della sanatoria prevista dalla L. n. 107/2015, e che la Corte avrebbe applicato in modo improprio il principio ricavato da Cass. SU n. 5072/2016. La ricorrente ha anche lamentato che il Ministero non avesse allegato adeguatamente le modalità della stabilizzazione e che il giudizio di merito avesse trascurato la durata del precariato e la possibilità che il danno non fosse integralmente assorbito dall'immissione in ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo profilo di censura era rivolto contro una statuizione non posta effettivamente a base della decisione, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto non tanto sull'esclusione dell'abuso per mancanza del superamento dei 36 mesi, quanto sull'efficacia sanante della stabilizzazione conseguita nel settembre 2018, decidendo espressamente secondo la ragione più liquida. Inoltre, anche a voler considerare la doglianza nel merito, essa non integrava un vero omesso esame di fatto decisivo: la Corte territoriale aveva comunque affermato che i contratti annuali erano solo tre; i contratti indicati dalla ricorrente risultavano, almeno formalmente, stipulati fino al termine delle attività didattiche, quindi non automaticamente computabili ai fini dell'abuso; la deduzione circa una loro simulazione richiederebbe un apprezzamento di fatto e di diritto non consentito in sede di legittimità. Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una critica in diritto alla tesi della sanatoria della stabilizzazione, ma formulata senza indicare specificamente le norme asseritamente violate. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come base della condanna risarcitoria in primo grado per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato.
menzionato nei motivi di appello come disciplina ritenuta dal Ministero inapplicabile alla fattispecie.
art. 4, comma 1, L. n. 124/1999
richiamato per individuare le supplenze annuali su organico di diritto rilevanti ai fini dell'abuso nella reiterazione oltre il limite triennale.
richiamato per spiegare che l'utilizzo delle graduatorie permanenti era possibile solo per le supplenze annuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non come critica argomentativa o ricostruzione alternativa dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. SU n. 5072/2016
richiamata come precedente sul tema della stabilizzazione e della sanatoria del danno da precarizzazione in un diverso contesto normativo.
Cass. n. 22552/2016
richiamata dalla Corte territoriale per il principio secondo cui l'abuso da reiterazione è integrato in caso di protrazione ultratriennale di supplenze annuali ex art. 4, comma 1, L. n. 124/1999.
Cass. n. 2961/2025
richiamata per precisare che l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non un'argomentazione difensiva della parte.
Cass. SU n. 23745/2020
richiamata per il principio di necessaria specificità della deduzione del vizio di violazione di legge, con indicazione delle norme asseritamente violate.
Cass. n. 20870/2024
richiamata in senso conforme alla necessità di specificare le disposizioni violate quando si prospetta un errore di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo in senso stretto; non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove, la lettura delle risultanze documentali o la contrapposizione di una diversa ricostruzione difensiva.
- Una censura per omesso esame è inammissibile quando investe una ratio decidendi non effettivamente posta a base della sentenza impugnata, oppure quando il fatto dedotto non possiede carattere di decisività certa, ma solo probabile o indiziaria.
- La deduzione di un errore di diritto in cassazione richiede l'indicazione specifica delle norme che si assumono violate; una critica meramente argomentativa alla soluzione adottata dal giudice di merito non basta a convertire il motivo in una censura di legittimità ammissibile.
- Nel contenzioso sui contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione successiva del lavoratore può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento idoneo a escludere o assorbire il danno da precarizzazione, secondo la ricostruzione del caso concreto e il quadro normativo applicabile.
- Ai fini del superamento del limite rilevante per l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, assumono rilievo le supplenze annuali su organico di diritto; i contratti formalmente stipulati fino al termine delle attività didattiche non sono automaticamente computabili, salvo una specifica dimostrazione in fatto della loro diversa sostanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10681/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10684/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10715/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10724/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10725/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10727/2026 del 22/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →