Cassazione Civile, Ordinanza n. 10727/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un'azienda sanitaria provinciale, già inquadrata dapprima come coadiutore amministrativo e poi come assistente amministrativo, aveva chiesto l'accertamento di un demansionamento asseritamente iniziato dall'1.2.2003, il riconoscimento del diritto a svolgere mansioni proprie della categoria di appartenenza, nonché il risarcimento dei danni lamentati, inclusi danni alla salute da mobbing. Il tribunale aveva escluso il mobbing ma aveva ritenuto provato il demansionamento, ordinando l'assegnazione alle mansioni di formale inquadramento e liquidando danni non patrimoniali. In appello, invece, la sentenza di primo grado era stata riformata e il ricorso introduttivo integralmente rigettato. In cassazione la lavoratrice ha proposto cinque motivi: 1) deduzione della tardività e quindi inammissibilità dell'appello dell'azienda sanitaria, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado avrebbe fatto decorrere il termine breve; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e per mancato riconoscimento del demansionamento; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure relative alla quantificazione del danno; 4) violazione del CCNL 7 aprile 1999, allegato 1, per errata valutazione delle testimonianze e delle mansioni di categoria C; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancanza del personal computer e nell'asserita necessità di redigere a mano gli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'azienda sanitaria per mancata notificazione alla parte ricorrente nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; conseguentemente non ha provveduto sulle spese. Nel merito ha respinto il primo motivo perché la notificazione della sentenza di primo grado era stata eseguita alla parte e non al procuratore costituito, sicché il termine breve per impugnare non era decorso, e comunque l'appello dell'azienda sarebbe stato ammissibile come appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva accertato in fatto che le mansioni svolte erano conformi all'inquadramento della lavoratrice, valorizzando le declaratorie contrattuali e le risultanze testimoniali; le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato per assorbimento, essendo venuto meno il presupposto del risarcimento da demansionamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava un nuovo esame delle prove e dei fatti storici, attività riservata al giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non integrava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma riguardava una diversa valutazione di elementi istruttori; la Corte ha richiamato i requisiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Così la decisione d'appello è rimasta confermata, con rigetto delle domande della lavoratrice.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso è inammissibile se non è notificato alla parte ricorrente nel domicilio eletto; la disciplina della tempestività richiede il rispetto del duplice termine di notifica e deposito dell'atto notificato.
art. 335 c.p.c.
Gli appelli proposti dalle parti possono essere riuniti quando pendono avverso la stessa sentenza.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre da rituale notificazione della sentenza.
art. 326 c.p.c.
La notificazione della sentenza alla parte costituita fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione solo se effettuata al procuratore costituito.
art. 334 c.p.c.
L'appello proposto dalla parte resistente sarebbe comunque ammissibile come appello incidentale tardivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
art. 2103 c.c.
Il lavoratore ha diritto ad essere adibito a mansioni riconducibili al proprio inquadramento; il demansionamento va accertato in concreto confrontando mansioni svolte e declaratorie contrattuali.
art. 112 c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia richiede una effettiva mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente devoluta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando la censura sia assorbita dal rigetto della questione principale.
CCNL 7 aprile 1999, allegato 1
Le declaratorie contrattuali vanno interpretate per verificare se le mansioni concretamente svolte rientrino nella categoria di appartenenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere rispettati gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Con il rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non è ammissibile sotto la veste di violazione di legge, se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.
- In materia di demansionamento, il giudice deve confrontare le mansioni concretamente svolte con le declaratorie e i profili professionali contrattuali; se le attività accertate risultano compatibili con l'inquadramento, non sussiste demansionamento.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico specifico, non la mancata considerazione di singoli elementi di prova o di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La notificazione della sentenza alla parte costituita, ai fini del termine breve per impugnare, deve essere eseguita nei confronti del procuratore costituito, secondo la regola generale del processo civile e del lavoro.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la censura risulti assorbita dal rigetto della questione principale che ne costituiva il presupposto.
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