Cassazione Civile, Ordinanza n. 10725/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni docenti assunti reiteratamente a termine, dal 2005 al 2012, con contratti di supplenza sino al termine delle lezioni, avevano agito chiedendo: la conversione del rapporto in tempo indeterminato; il risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine e per la dedotta violazione della direttiva 1999/70/CE; il pagamento delle differenze retributive connesse alla progressione stipendiale, che assumevano spettante in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 53, comma 3, della legge n. 312/1980; il pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto con riconoscimento del relativo punteggio di servizio. La sentenza di rinvio aveva respinto il ricorso per cassazione limitatamente al motivo con cui i lavoratori deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 394, comma 3, c.p.c., sostenendo che la Corte di rinvio avesse erroneamente ritenuto non proposta la domanda di progressione stipendiale per gradoni di anzianità. I ricorrenti lamentavano che il giudice di rinvio avesse valorizzato in modo isolato il richiamo all'art. 53 della legge n. 312/1980, anziché interpretare l'atto introduttivo nel suo complesso, nel quale era richiesta la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non soddisfacesse gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali su cui si fondava, poiché, per sostenere che la domanda originaria comprendesse anche la pretesa ai gradoni stipendiali, sarebbe stato necessario trascrivere e produrre il ricorso introduttivo di primo grado, oppure localizzarlo con precisione nel fascicolo telematico. Non era sufficiente il richiamo, nel ricorso per cassazione, al contenuto del solo ricorso in riassunzione, né il mero fatto che in primo grado fosse stata domandata una progressione stipendiale con riferimento all'art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980, perché ciò non consentiva di verificare se il riferimento a quella norma fosse stato usato solo a fini di quantificazione del petitum. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 394, comma 3, c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio; la doglianza sul presunto errore della Corte di rinvio non è esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente, per ciascun motivo, gli atti processuali sui quali il motivo si fonda.
art. 369, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata produzione del ricorso introduttivo di primo grado impedisce il controllo sulla censura.
art. 53 della legge n. 312/1980
È citato come base del preteso trattamento economico; la Corte rileva che il solo richiamo a tale norma non basta a dimostrare che fosse stata proposta una domanda autonoma di progressione stipendiale per gradoni, distinta da un riferimento meramente quantificatorio.
art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata dai ricorrenti quale fonte della dedotta illegittimità del termine nei contratti a tempo determinato; il motivo deciso riguarda però solo il profilo processuale dell'inammissibilità.
d.lgs. n. 165/2001, art. 36
Nel giudizio di rinvio è stato richiamato per escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la qualificazione della domanda o si deduce che il giudice di merito abbia omesso di considerare una pretesa contenuta nell'atto introduttivo, è necessario trascrivere le parti rilevanti di quell'atto e depositarlo o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; il mero richiamo a sintesi successive o ad atti diversi non consente il controllo di legittimità.
- La verifica se un riferimento normativo nell'atto di primo grado abbia una funzione autonoma di domanda oppure serva solo a quantificare il petitum richiede l'esame complessivo dell'atto introduttivo; in mancanza della sua produzione non è possibile imputare al giudice di merito un errore di interpretazione della domanda.
- Il rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti processuali costituisce requisito essenziale di ammissibilità del ricorso per cassazione: la sua violazione impedisce l'esame del merito della doglianza.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato è esclusa dal divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, ma tale profilo rimane estraneo alla decisione quando il ricorso è definito in rito.
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