Cassazione Civile, Ordinanza n. 10724/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una lunga successione di contratti a tempo determinato nel comparto scuola, seguiti da immissione in ruolo, dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, nuova immissione in ruolo per concorso e collocamento a riposo. Il docente chiedeva il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio preruolo, con conseguenti differenze retributive, e contestava la legittimità della dispensa del 2009 e della cancellazione dalle graduatorie. In appello aveva inoltre dedotto che il diritto alle differenze stipendiali non dipendesse dalla legittimità della clausola del termine, e aveva censurato la mancata ammissione di prove sul danno biologico, morale ed economico asseritamente derivato dalla cancellazione. In cassazione ha articolato sette motivi: errata qualificazione della domanda; violazione di legge e del diritto eurounitario sull'abuso del ricorso a contratti a termine e sui relativi effetti sanzionatori; violazione delle norme sul riconoscimento dell'anzianità di servizio; violazione delle norme sulla determinazione del danno da reiterazione di contratti a termine nella PA; violazione delle norme sul provvedimento di dispensa, anche sotto il profilo della motivazione; contraddittorietà della motivazione; illegittimità della cancellazione dalle GAE quale conseguenza della dispensa per mancato superamento del periodo di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non autosufficienti i motivi, rilevando in più punti il mancato rispetto degli oneri di specificità e di localizzazione degli atti processuali, il difetto di confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata e l'erronea qualificazione delle censure come violazioni di legge laddove si criticavano in realtà accertamenti di fatto o interpretazioni non correttamente devolute. In particolare, ha confermato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto della domanda di anzianità e differenze retributive sulla mancata prova concreta della discriminazione, e aveva escluso il risarcimento del danno da precarizzazione per insussistenza dell'abuso in reiterazione; ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di cancellazione dalle GAE in applicazione dell'art. 10, comma 3, lett. b), del DM 8 aprile 2009, interpretato nel senso di ricomprendere anche la dispensa per mancato superamento della prova. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva del Ministero, con onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve tipizzare con precisione il vizio denunciato e indicare la regola processuale o sostanziale violata; la censura generica è inammissibile.
Quando la censura richiede il confronto con atti del giudizio di merito, è necessario trascrivere le parti rilevanti e indicarne la localizzazione nel fascicolo.
L'atto richiamato deve essere prodotto e localizzato in modo specifico, altrimenti il motivo è inammissibile.
È la norma sul riconoscimento del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera, ma la sua applicazione va verificata alla luce del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine.
Opera come criterio di computo dell'anzianità nel settore scuola, ma non può essere applicato in modo da determinare una discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
La dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova è ricondotta a questa fattispecie e non è, di per sé, esclusa dalla disciplina sulla cancellazione dalle graduatorie.
La Corte esclude che la disciplina della cancellazione dalle graduatorie debba essere limitata ai soli casi di dispensa ex art. 512, ritenendo la questione non decisiva rispetto alla norma del DM applicata.
art. 10, comma 3, lett. b), DM 8 aprile 2009
"coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento"
La previsione è interpretata come ostativa all'iscrizione e alla permanenza nelle GAE anche nei confronti di chi sia stato dispensato per mancato superamento della prova, perché tale dispensa implica una valutazione di insufficiente rendimento.
Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone di evitare trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ma la discriminazione va verificata in concreto, considerando l'anzianità effettiva e la durata dei rapporti.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge in cassazione richiede la specifica indicazione delle norme violate e, quando la censura investe il contenuto di atti processuali o domande introduttive, la trascrizione delle parti rilevanti e la loro esatta localizzazione.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo, perché la decisione resterebbe comunque sorretta da una base non scalfita.
- In tema di ricostruzione della carriera del personale scolastico assunto a termine e poi immesso in ruolo, il principio di non discriminazione non comporta automaticamente il riconoscimento integrale del servizio preruolo: il giudice deve verificare in concreto se, applicando i criteri nazionali, l'anzianità riconosciuta sia inferiore a quella del lavoratore comparabile a tempo indeterminato.
- Il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine presuppone anzitutto la sussistenza dell'abuso; se il giudice esclude in fatto l'abuso o ritiene mancante la prova di un uso distorto delle supplenze, viene meno la base stessa della pretesa risarcitoria.
- La dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova può essere letta, ai fini amministrativi, come indice di insufficiente rendimento idoneo a giustificare l'esclusione dalle graduatorie, quando la disciplina applicata dalla procedura lo preveda in termini generali per i dispensati per insufficiente rendimento.
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