Cassazione Civile, Ordinanza n. 10715/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal passaggio di un dipendente di ente locale alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con attribuzione iniziale della fascia stipendiale più bassa e di un assegno ad personam per mantenere il trattamento economico precedente. Il lavoratore aveva prima agito per ottenere il riconoscimento della maggiore fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e le conseguenti differenze retributive; dopo una complessa vicenda processuale, culminata anche in pronunce di cassazione e rinvio, aveva poi promosso una nuova azione contro lo Stato, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente derivato dall’applicazione della norma interpretativa sopravvenuta, ritenuta in contrasto con i principi eurounitari e convenzionali. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria, rilevando che, anche a prescindere dal giudicato invocato dal Tribunale, la domanda difettava di prova del danno economico: l’attore non aveva documentato in modo adeguato il confronto tra retribuzione prima e dopo il trasferimento; i conteggi prodotti in appello erano nuovi e quindi inammissibili; la sentenza favorevole ottenuta nel precedente contenzioso non era utilizzabile come prova del danno; la richiesta di autorizzazione alla produzione documentale e di CTU era generica e tardiva. In cassazione l’erede del lavoratore ha proposto sei motivi: contraddittorietà tra dispositivo e motivazione sul primo motivo d’appello; violazione di norme sul giudicato, sulla prova e sulla responsabilità aquiliana; errata qualificazione dei conteggi come domanda nuova; travisamento di fatto decisivo; violazione delle norme sulla domanda e sulla liquidazione equitativa; e violazione delle norme processuali sulla CTU e sulle produzioni documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito si fondava autonomamente e in modo decisivo sulla mancata prova del danno, oltre che sulla tardività/inammissibilità delle allegazioni e delle produzioni in appello. È stato quindi giudicato inammissibile il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale condizionato della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato dichiarato inefficace. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; il n. 5 consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o dei singoli elementi istruttori
art. 366 c.p.c.
il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi; la censura che non lo faccia è un non-motivo e determina inammissibilità
art. 369 c.p.c.
richiamato in relazione alla necessità di produzione e localizzazione degli atti processuali su cui si fonda il motivo
art. 115 c.p.c.
non può essere denunciata come violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio
art. 1223 c.c.
richiamato come norma sulla risarcibilità del danno consequenziale, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con il difetto di prova del danno
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa presuppone che il credito sia certo e dunque provato
art. 2043 c.c.
richiamato quale base della domanda risarcitoria, ma la Corte ha escluso che fosse stata raggiunta la prova del danno risarcibile
art. 2909 c.c.
richiamato nei motivi sul giudicato; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione del giudicato perché la domanda era comunque infondata per difetto di prova
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato formale; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato idoneo a precludere la nuova azione
art. 345 c.p.c.
in appello sono inammissibili domande o eccezioni nuove; il principio vale a maggior ragione rispetto a deduzioni non introdotte nel primo grado
art. 163 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto al decisum, che non riguardava la nullità dell’atto introduttivo bensì il merito e la prova del danno
art. 61 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 191 c.p.c. in tema di CTU
art. 191 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 61 c.p.c. in tema di consulenza tecnica d’ufficio
art. 702 quater c.p.c.
la richiesta di produzione documentale in appello nel rito sommario è inammissibile se volta a dimostrare allegazioni nuove e tardive e se non riguarda documenti specificamente individuati e già esibiti
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare argomentazioni accessorie o espressioni imprecise della motivazione.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: se la doglianza investe la ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove, la censura è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non riguarda il mancato esame di singoli elementi di prova né il cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi di utilizzo di prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non copre le contestazioni sul peso attribuito dal giudice a prove ritualmente acquisite.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il diritto al risarcimento sia già provato nella sua esistenza; l’equità non può supplire alla mancanza di prova del fatto costitutivo del credito.
- In appello non possono essere introdotte domande, eccezioni o allegazioni nuove; l’inammissibilità è tanto più evidente quando la deduzione sia formulata per la prima volta in un diverso processo o senza l’indicazione e la produzione specifica dei documenti rilevanti.
- La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio deve essere sorretta da una previa allegazione specifica e da documenti puntualmente individuati e disponibili; la CTU non può essere utilizzata per colmare l’assenza di allegazioni o di prova documentale già dovute dalla parte.
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