Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente maggiori IRES, IVA e IRAP, assumendo: a) l'indeducibilità di costi non documentati; b) l'esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere mediante un meccanismo fraudolento di reverse charge, con interposizione di società ritenute fittizie. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando, per i costi, il furto della documentazione e, per le operazioni contestate, l'esistenza operativa dei soggetti interposti. In cassazione l'Agenzia deduceva quattro motivi: 1) violazione delle norme su onere della prova e perdita della documentazione, sostenendo che il furto non esonerasse la contribuente dall'attivarsi per ricostruire i documenti e che fosse comunque possibile ottenere copia presso i cedenti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, subordinatamente riferito alle medesime circostanze; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato soggetti e merci non pertinenti o non contestati; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla posizione della SIDERIZ srl, indicata come società interposta nell'accertamento e nel gravame.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, da un lato, che il furto dei documenti non esoneri il contribuente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della deduzione, salvo dimostrazione concreta dell'incolpevole impossibilità di ricostruire la documentazione o di acquisirne copia; dall'altro, che la CTR avesse omesso di pronunciare sulla posizione della SIDERIZ srl, integrante vizio ex art. 112 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione l'eccezione di inammissibilità per difetto di specifica localizzazione dei documenti è stata disattesa, anche alla luce della peculiarità del processo tributario e dell'acquisizione del fascicolo di parte nel fascicolo d'ufficio.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per escludere, nel processo tributario, l'onere di produzione del fascicolo di parte e dei documenti in esso contenuti, salvo che il fascicolo sia stato irritualmente restituito.

  • art. 25, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e vengono restituiti solo al termine del processo.

  • art. 109, comma 5 TUIR

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, rispetto alla quale il giudice di merito aveva applicato erroneamente i principi sull'onere probatorio e sulla perdita della documentazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione resta a carico del contribuente; la perdita dei documenti non trasferisce tale onere sull'Ufficio.

  • art. 2724, n. 3 c.c.

    La perdita incolpevole del documento non esonera dalla prova, ma consente il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti ordinari.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla disciplina dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il motivo subordinato di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo quando manchi il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione sufficiente al controllo di legittimità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è incorsa in omessa pronuncia non avendo esaminato le operazioni riferite alla SIDERIZ srl, dedotte dall'accertamento e dal gravame.

  • Cass., sez. un., n. 22726 del 2011

    Il processo tributario non impone alla parte ricorrente la produzione del proprio fascicolo di parte o dei documenti in esso contenuti, perché già acquisiti al fascicolo d'ufficio.

  • Cass. n. 21233 del 2006

    Il furto o smarrimento della documentazione non esonera il contribuente dall'onere probatorio, ma consente eventualmente la prova testimoniale o presuntiva nei limiti di legge.

  • Cass. n. 19543 del 2016

    La perdita della documentazione deve essere concretamente giustificata come incolpevole e impeditiva della prova.

  • Cass. n. 19956 del 2014

    Occorre accertare in concreto l'incolpevole impossibilità di produrre o ricostruire i documenti.

  • Cass. n. 23940 del 2018

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale.

  • Cass. sez. un. n. 8053 del 2014

    Il vizio di motivazione è rilevante solo se integra mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • Cass. sez. un. n. 22232 del 2016

    La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • Cass. n. 9105 del 2017

    Ricorre il vizio di omessa motivazione quando il giudice non indica gli elementi del proprio convincimento o li indica in modo da impedire il controllo logico.

  • Cass. n. 7090 del 2022

    Richiamata a conferma del criterio del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • La perdita o il furto della documentazione contabile non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti che fondano la deduzione fiscale; la prova resta a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c.
  • Solo se il contribuente dimostra in concreto l'incolpevole impossibilità di produrre o ricostruire i documenti può operare l'art. 2724, n. 3 c.c., con conseguente apertura alla prova testimoniale o presuntiva nei limiti di legge.
  • Nel processo tributario, la mancata specifica localizzazione dei documenti non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione, specie quando i fascicoli di parte sono acquisiti al fascicolo d'ufficio.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente o manchi del minimo costituzionale; non è sufficiente che la parte ritenga errato o incompleto il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Integra vizio di omessa pronuncia la mancata decisione su una specifica questione o operazione dedotta in causa e rilevante ai fini del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.