Cassazione Civile, Ordinanza n. 37451/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l’anno 2002 emesso nei confronti di una persona fisica qualificata come sub-agente assicurativo e socia di una società immobiliare. L’Ufficio aveva ricostruito maggiori redditi sulla base di indagini bancarie e di movimenti sui conti correnti ritenuti non giustificati, inizialmente determinando un imponibile molto più elevato e poi riducendolo in autotutela e in sede di accertamento con adesione. La contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando le maggiori imposte. La CTR aveva poi respinto sia l’appello dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la forza presuntiva delle indagini bancarie e l’inversione dell’onere della prova, ritenendo illegittimo l’uso dei dati bancari perché acquisiti nell’ambito di verifiche riguardanti anche un terzo soggetto; 2) ulteriore violazione di legge, per avere la CTR valorizzato in modo illogico i presunti profitti dell’agenzia assicurativa e la riconducibilità delle poste attive a premi da riversare; 3) nullità per motivazione apparente. La contribuente, con ricorso incidentale, sosteneva a sua volta che l’art. 32 disciplinasse solo un mezzo di prova e che la sentenza avesse addebitato indebitamente come ricavi non dichiarati un’operazione bancaria, nonché denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la motivazione della CTR sul tema delle indagini bancarie e del valore presuntivo dei movimenti bancari; ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese, comprese quelle di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; le operazioni attive e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, anche quelle passive rilevano ai fini dell'accertamento, salvo prova contraria del contribuente.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione delle regole sulle indagini e sull'utilizzabilità degli elementi acquisiti.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per affermare che la presunzione bancaria si estende alla generalità dei contribuenti persone fisiche nell'accertamento del reddito complessivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come parametro dell'accertamento induttivo e della ricostruzione dei redditi sulla base di presunzioni.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova: una volta attivata la presunzione legale, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Richiamato per precisare che la presunzione legale dell'art. 32 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per dedotta omissione di pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, i movimenti bancari risultanti dai conti del contribuente possono fondare una presunzione legale relativa di maggior reddito, idonea a spostare sul contribuente l'onere di dimostrare che le somme siano già state considerate o siano fiscalmente irrilevanti.
- La presunzione derivante dalle indagini bancarie non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; il giudice deve però verificare in concreto la pertinenza della prova contraria rispetto ai singoli movimenti contestati.
- La giustificazione dei movimenti bancari deve essere valutata analiticamente, con riferimento a date, importi, attività svolta e soggetti coinvolti, escludendo dall'imponibile solo le operazioni singolarmente e specificamente giustificate.
- Non è corretta una motivazione che svaluti l'accertamento bancario solo perché i dati siano stati raccolti nell'ambito di verifiche svolte anche nei confronti di terzi, ove l'Ufficio abbia legittimamente utilizzato movimentazioni riferibili al contribuente e non adeguatamente giustificate.
- La censura di omessa pronuncia o motivazione apparente in cassazione richiede specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente le ragioni della decisone censurata e confrontarsi con esse, non bastando il mero richiamo formale alle norme asseritamente violate.
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