Cassazione Civile, Ordinanza n. 19274/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di un dirigente di seconda fascia da varie procedure di mobilità interne bandite dall'Amministrazione per il conferimento di incarichi dirigenziali. Il giudice di merito aveva accertato il diritto del dirigente a partecipare alle procedure, dichiarato illegittima l'esclusione, ordinato l'assegnazione di un determinato incarico e condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede, richiamato dall'art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 e dal CCNL, riguardasse le procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. 165/2001 e non il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 19, 21, 23, 28 e 35 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il vincolo quinquennale si applica anche ai dirigenti e che il rapporto di lavoro dirigenziale può permanere anche senza uno specifico incarico; con il secondo motivo ha dedotto violazione del CCNL dirigenti e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sull'eccezione relativa all'applicabilità del comma 5-bis dell'art. 35 ai dirigenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla discrezionalità dell'ente nella proroga o nel rinnovo dell'incarico e sulla distinzione tra incarico dirigenziale e vincolo di prima sede; inoltre la censura richiedeva una rivalutazione di fatti e prassi amministrative non risultanti dalla sentenza. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non vi era omessa pronuncia: la Corte territoriale aveva già escluso che l'art. 34 del d.lgs. 165/2001 e il rinvio al comma 5-bis dell'art. 35 si riferissero al conferimento di incarichi dirigenziali, e comunque l'art. 35 riguarda l'assunzione nella prima sede di servizio, non gli incarichi presso altre sedi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali, distinta dalle procedure di mobilità e dal vincolo di prima sede
citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
citato nel ricorso per sostenere l'applicabilità del vincolo anche ai dirigenti, ma la Corte non accoglie la censura
art. 35, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001
la Corte lo collega alla permanenza nella prima sede di servizio e alle procedure di mobilità ex artt. 30 e seguenti, non al conferimento di incarichi dirigenziali
artt. 30 e ss. d.lgs. n. 165/2001
indicati come disciplina delle procedure di mobilità, estranee agli incarichi dirigenziali
richiamato dal ricorrente per escludere che riguardi la sede di servizio; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è inammissibile
art. 34 CCNL dirigenti 2002-2005 del 21.4.2006
richiamato per sostenere che il comma 5-bis dell'art. 35 resta applicabile ai dirigenti; la censura è ritenuta non pertinente alla ratio della sentenza impugnata
art. 29 CCNL dirigenti 2006-2007 del 12.12.2010
richiamato come conferma del rinvio al comma 5-bis dell'art. 35; la Corte osserva che ciò non scalfisce la distinzione tra mobilità e incarichi dirigenziali
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la questione era stata comunque affrontata in motivazione
la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, precisando che il ricorso infondato o dilatorio non integra di per sé il danno processuale se la controparte può eseguire la sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile al Ministero, quale amministrazione dello Stato esonerata dal materiale versamento del contributo unificato per il regime della prenotazione a debito
Massime di principio
- Il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di servizio ex art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 opera nell'ambito delle procedure di assunzione e mobilità del personale e non si estende automaticamente al diverso istituto del conferimento degli incarichi dirigenziali.
- La distinzione tra rapporto di lavoro dirigenziale e singolo incarico dirigenziale impedisce di sovrapporre la disciplina della sede di prima assegnazione con quella della durata o proroga degli incarichi, la quale resta rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione nei limiti di legge e contratto.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di fatti, prassi o documenti non considerati dalla decisione.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la questione risulta comunque esaminata, anche implicitamente, nella motivazione della sentenza impugnata.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere desunta in via automatica dalla mera proposizione di un ricorso infondato o dilatorio, occorrendo un quid pluris riconducibile al danno processuale nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19264/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19271/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19276/2024 del 12/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →