Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a un collaboratore esperto linguistico, consistente in una multa pari a quattro ore di retribuzione, per il rifiuto di compilare il registro delle attività con la procedura online indicata dall'amministrazione. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto l'annullamento della sanzione; la Corte d'appello, su impugnazione dell'università, ha invece accolto il gravame e rigettato la domanda. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la contestazione disciplinare fosse tardiva perché riferita a condotte iniziate nel 2013 e note all'università già nell'ottobre 2014; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2702 e 2712 c.c. e dell'art. 21 d.lgs. 82/2005, contestando che l'obbligo di compilazione online potesse desumersi da una comunicazione interna e sostenendo che il contratto prevedesse solo un registro cartaceo; con il terzo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di questioni relative all'assenza di un supporto informatico idoneo, al fatto che la compilazione non avvenisse in classe, alla mancata richiesta del parere del Garante privacy e all'impossibilità di imporre l'uso di strumenti elettronici propri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la condotta contestata integrava un illecito permanente: il ritardo nella contestazione rende inutilizzabile, ai fini disciplinari, il segmento più risalente del comportamento, ma non impedisce di sanzionare la protrazione successiva dell'illecito, altrimenti si finirebbe per riconoscere al lavoratore un indebito diritto a perpetrare l'inadempimento sine die. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva attribuito valore di scrittura privata ai documenti, ma aveva accertato in fatto che l'ordine di compilare il registro online era stato adottato e reso conoscibile, senza necessità di forme particolari trattandosi di atto interno d'ufficio; inoltre il contratto individuale non imponeva la forma cartacea, ma prevedeva solo l'obbligo di annotare e descrivere le attività in un apposito registro. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non questioni giuridiche; per censurare l'omessa pronuncia su specifici profili occorreva dedurre un error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., non essendo ammissibile la formulazione adottata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva rispetto al fatto addebitato; nel caso di illecito permanente, il ritardo può incidere solo sulla parte più risalente della condotta, non sulla sua protrazione successiva.
art. 2702 c.c.
Non è stato ritenuto pertinente alla decisione perché la Corte d'appello non ha attribuito ai documenti il valore di scrittura privata, ma li ha considerati come elementi istruttori.
art. 2712 c.c.
Non è stato ritenuto pertinente alla decisione perché il giudice di merito ha tratto da documenti e comunicazioni interne un accertamento di fatto sulla conoscibilità dell'ordine.
art. 21 d.lgs. n. 82 del 2005
La sua deduzione è stata reputata non decisiva ai fini della qualificazione della comunicazione interna e dell'obbligo di adempiere secondo le indicazioni organizzative ricevute.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 è ammissibile quando si denuncia violazione di legge rispetto a questioni effettivamente decise dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia su domande, eccezioni o motivi va dedotta come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto decisivo, non di questioni giuridiche.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Le questioni di diritto sostanziale possono essere esaminate direttamente dalla Cassazione, se ritualmente devolute.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere specificamente dedotta come error in procedendo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia disciplinare, quando la condotta contestata ha natura permanente perché consiste in un comportamento omissivo protratto nel tempo, la tardività della contestazione può incidere solo sui segmenti ormai esauriti della condotta, ma non preclude la sanzionabilità della sua continuazione successiva.
- Il decorso del termine per la contestazione disciplinare non trasforma in lecito un comportamento che permane illecito: il lavoratore non acquisisce un diritto a perpetuare l'inadempimento per il solo fatto che la contestazione sia tardiva rispetto alla sua origine.
- Ai fini della responsabilità disciplinare, un ordine di servizio o una disposizione interna può essere provato e apprezzato dal giudice di merito attraverso il complessivo materiale istruttorio, senza necessità di forme solenni, quando si tratti di atto interno organizzativo.
- Se il contratto di lavoro prevede un obbligo funzionale generico di registrazione o rendicontazione delle attività senza specificare la modalità, il datore può legittimamente impartire indicazioni organizzative sulla concreta forma di adempimento, purché coerenti con la funzione del registro.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per denunciare il mancato esame di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello o su una domanda/eccezione deve essere dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
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