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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19276/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente transitato nell'amministrazione regionale siciliana che chiedeva la corretta quantificazione di somme già riconosciute da precedente giudicato. In particolare, il lavoratore sosteneva che una sentenza passata in giudicato avesse già accertato il suo diritto, dal 22.2.2002, al trattamento economico correlato al VII livello/I categoria super del CCNL Edili, con eventuale maggiorazione secondo la tabella di equiparazione prevista dalla normativa regionale, e che nel successivo giudizio il giudice dovesse limitarsi a una verifica contabile senza rimettere in discussione il fondamento giuridico della pretesa. Contestava inoltre l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla disciplina regionale sull'equiparazione del personale ex Italter al personale regionale, sostenendo che l'equiparazione fosse stata prevista ai fini economici e funzionali e che dovessero essere incluse nelle differenze retributive anche le ferie e l'anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro. In via subordinata censurava anche la mancata compensazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi: il primo per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto integralmente e localizzato il giudicato invocato; il secondo perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato e rigettato le domande connesse alle differenze retributive, mentre la doglianza sulle ferie non risultava autosufficiente; il terzo perché la censura sulle spese non era ammissibile nei termini dedotti e, comunque, la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle controparti, con obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e tre i motivi. Ha evidenziato, quanto al primo, la mancata completa trascrizione e localizzazione del giudicato asseritamente violato e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla necessità del pubblico concorso e sulla cautela nell'equiparazione automatica di personale proveniente da soggetti privati o da pregresse gestioni al personale regionale assunto mediante selezione pubblica. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la sentenza impugnata aveva già esaminato e respinto le domande collegate al maturato economico e alle mansioni superiori, mentre la specifica pretesa relativa alle ferie non risultava adeguatamente riportata né localizzata nel ricorso. Quanto al terzo, ha ribadito che la condanna alle spese non è sindacabile nei termini prospettati e che la compensazione delle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna condanna alle spese è stata posta a carico dei resistenti perché non si sono difesi in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato invocato dal ricorrente

  • art. 76 L.R. Sicilia n. 25/1993

    richiamato dal ricorrente come base normativa dell'equiparazione del personale ex Italter

  • art. 7 L.R. Sicilia n. 38/1994

    richiamato dal ricorrente come modifica della disciplina regionale di equiparazione

  • art. 48 L.R. Sicilia n. 21/2001

    richiamato per sostenere la maggiorazione economica e l'equiparazione del trattamento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a fondamento della censura di omessa pronuncia

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese di lite

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla Corte in tema di spese processuali

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiamato per affermare il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il mancato deposito/localizzazione degli atti rilevanti

  • art. 6, comma 1, L.R. n. 10/2000

    citato nella motivazione del ricorrente e nella valutazione della Corte sulla prima applicazione della disciplina e sulla terza fascia dirigenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione del giudicato richiede che il contenuto della decisione asseritamente vincolante sia riportato in modo completo e sia puntualmente localizzato negli atti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione degli oneri di specificità e autosufficienza.
  • L'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato non può tradursi in una nuova verifica del fondamento giuridico della pretesa se il giudicato ha già definito solo l'an debeatur o il criterio economico di quantificazione; il successivo giudizio può riguardare soltanto la concreta liquidazione nei limiti segnati dal decisum.
  • L'equiparazione del personale proveniente da pregresse gestioni o da soggetti privati al personale pubblico assunto tramite concorso va interpretata restrittivamente e non può operare in via automatica o generalizzata, in ragione del principio costituzionale del pubblico concorso.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando il ricorrente non dimostra con precisione che la domanda sia stata effettivamente proposta e non esaminata, né indica in modo autosufficiente gli atti e le statuizioni rilevanti del giudizio di merito.
  • La violazione delle norme sulle spese processuali è deducibile in cassazione solo entro limiti rigorosi; la compensazione delle spese resta un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile soltanto nei ristretti casi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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