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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19264/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte di un ente locale, della misura massima dell'indennità di posizione e della correlata indennità di risultato in favore di un dipendente comunale investito di funzioni dirigenziali quale responsabile del settore ragioneria e servizi finanziari. In primo grado era stato accertato il diritto del lavoratore a percepire la parte massima della retribuzione di posizione per gli anni 2003-2006 e la retribuzione di risultato nella misura del 25% della posizione erogata per il periodo 2001-2006, con condanna del Comune al pagamento. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo legittima la graduazione operata dall'ente secondo i criteri di pesatura fissati con deliberazione comunale e affermando che il controllo giudiziale è limitato ai casi di manifesta irrazionalità o arbitrarietà. Il ricorso per cassazione deduceva tre profili: (1) inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di specificità, sostenendo che l'atto d'appello non avesse effettivamente confutato la motivazione del Tribunale su budget, carico di lavoro, complessità organizzativa, professionalità e indennità di risultato; (2) violazione del CCNL enti locali e della deliberazione comunale di pesatura, per asserita errata applicazione dei criteri e per la svalutazione della professionalità effettivamente posseduta dal dipendente; (3) ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza d'appello deciso anche sulla retribuzione di risultato nonostante, secondo il ricorrente, tale capo non fosse stato impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza d'appello e, comunque, mirassero a una rivalutazione del merito: la Corte territoriale non aveva affermato che il budget fosse l'unico criterio rilevante, ma aveva considerato anche la specializzazione delle funzioni, e la censura sulla violazione della delibera comunale non era sussumibile nel vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Quanto al terzo motivo, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o allegati integralmente gli atti processuali necessari a verificare l'eventuale ultrapetizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la retribuzione di posizione è composta da una quota fissa e una variabile subordinata alla pesatura delle funzioni, mentre la retribuzione di risultato richiede la previa fissazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento. La parte ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro di accesso ai motivi di ricorso per cassazione; non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito e, per il vizio ex n. 4, richiede la deduzione di una reale nullità processuale o della sentenza.

  • art. 434 c.p.c.

    è richiamato in relazione al requisito di specificità dell'atto di appello, ma la Corte ritiene che la censura mossa in cassazione non colga il decisum e tenda a riesaminare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di ultrapetizione è inammissibile se non supportata dalla rituale riproduzione degli atti processuali necessari a verificare il contenuto della domanda e dei gravami.

  • art. 10, comma 2, CCNL Enti Locali 31 marzo 1999

    viene evocato come fonte della disciplina della retribuzione di posizione e della sua graduazione in base alla pesatura delle funzioni.

  • art. 2 CCNL Regioni e Autonomie Locali 31 marzo 1999

    è richiamato come base della discrezionalità dell'ente nella graduazione della retribuzione di posizione in rapporto alle posizioni organizzative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione dell'inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito, sotto la formale denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali/processuali, sollecitare una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di un regolamento o di una delibera amministrativa, se diretta a contestare la pesatura concreta di posizioni organizzative, tende al merito e non integra di per sé una violazione di legge deducibile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La retribuzione di posizione dei dirigenti o titolari di posizione organizzativa comprende una componente fissa e una variabile; la parte variabile presuppone una pesatura delle funzioni secondo criteri prestabiliti dall'ente o dalla contrattazione collettiva.
  • Il sindacato giudiziale sulla graduazione delle posizioni organizzative è limitato alla verifica di manifesta irrazionalità, arbitrarietà o incoerenza nell'applicazione dei criteri; non consente di sostituire la valutazione del giudice a quella dell'amministrazione.
  • La retribuzione di risultato non spetta automaticamente per il solo svolgimento dell'incarico, ma richiede la previa fissazione di obiettivi e la successiva verifica del loro raggiungimento.
  • La deduzione di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in cassazione richiede che gli atti processuali rilevanti siano specificamente trascritti o allegati, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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