Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate, avviata in attuazione di accordi sindacali del 2010 e del 2011. Una lavoratrice a tempo parziale ha promosso azione ex art. 25 d.lgs. 198/2006 sostenendo che l'Amministrazione avesse introdotto un criterio di riproporzionamento dell'esperienza di servizio dei lavoratori part-time, categoria composta in prevalenza da donne, con conseguente attribuzione di un punteggio ridotto ai fini della progressione economica e suo superamento in graduatoria da parte di altra dipendente. La Corte d'appello ha confermato l'accoglimento della domanda, ravvisando una discriminazione diretta nei confronti dei lavoratori part-time e una discriminazione indiretta di genere. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4 d.lgs. 61/2000 e del principio di proporzionalità, sostenendo che il criterio pro rata temporis dovesse valere anche nella valutazione dell'anzianità/esperienza lavorativa; 2) violazione dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 198/2006, contestando la configurabilità di una discriminazione indiretta di genere e affermando la neutralità del part-time rispetto al sesso. Prima dell'esame nel merito, la Corte ha rilevato anche la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una controinteressata intimata, ma ha ritenuto superfluo disporla perché il ricorso era prima facie infondato/inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato tardivamente. Poiché la sentenza d'appello non risultava notificata, si applicava il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., scaduto il 25 gennaio 2019; il ricorso è stato invece notificato il 25 febbraio 2019. La Corte ha quindi evitato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte intimata, ritenendola superflua in presenza di una causa di inammissibilità manifesta. È stata inoltre condannata l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25, d.lgs. n. 198/2006
La norma è richiamata per definire la discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro; la Corte d'appello aveva ritenuto integrata una discriminazione indiretta di genere, ma la Cassazione non entra nel merito per tardività del ricorso.
art. 4, d.lgs. n. 61/2000
È invocato dal ricorrente come base del criterio pro rata temporis anche nella valutazione dell'esperienza lavorativa; la questione resta non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Viene indicato come parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 327, comma 1, c.p.c.
È applicato il termine lungo per impugnare, in mancanza di notifica della sentenza impugnata.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Sono richiamati per giustificare l'adozione di una soluzione processuale improntata alla ragionevole durata del processo, evitando l'integrazione del contraddittorio inutile in presenza di ricorso prima facie infondato.
art. 1, legge n. 742/1969
La Corte esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini al caso in esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di dare atto del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non risulta notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La sospensione feriale dei termini non opera automaticamente in ogni ipotesi: occorre verificare la concreta disciplina applicabile al termine di impugnazione azionato.
- In presenza di un ricorso per cassazione manifestamente tardivo o prima facie infondato, la Corte può evitare la fissazione di termini o l'integrazione del contraddittorio quando ciò comporterebbe solo un inutile aggravio e un allungamento dei tempi processuali.
- Nei giudizi di legittimità, la parte soccombente inammissibile è tenuta alla rifusione delle spese in favore della parte resistente costituita.
- Nei ricorsi fondati sulla violazione di legge, la censura resta irrilevante se il ricorso è precluso da una causa processuale di inammissibilità che assorbe l'esame del merito.
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