Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente aveva domandato che fosse dichiarata illegittima la procedura recuperatoria di indebito avviata dall’amministrazione in relazione alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per tre procedimenti innanzi alla Corte dei conti: due conclusi con archiviazione dell’istruttoria e uno concluso con sentenza di proscioglimento con compensazione delle spese. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che: per il procedimento definito con proscioglimento non fosse dovuto il rimborso perché l’art. 67 d.P.R. n. 268/1987 non prevede tale beneficio per i giudizi di responsabilità contabile; per i procedimenti archiviati fosse venuta meno la base normativa provinciale a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 12 della l.p. Bolzano n. 1/2011; e che, comunque, non fosse applicabile in via analogica l’art. 1720, comma 2, c.c., perché le spese non erano state sostenute "a causa dell’ufficio" ma solo in relazione di occasionalità con l’ufficio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva tre motivi: violazione di legge per avere negato l’applicazione dell’art. 1720, comma 2, c.c. quale regola di principio idonea a fondare il rimborso; nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine all’asserito conflitto di interessi tra dipendente e amministrazione; violazione di legge e nullità per l’affermazione che le spese sarebbero state sostenute non a causa dell’ufficio ma solo in occasione di esso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’applicazione analogica dell’art. 1720, comma 2, c.c., perché nel caso concreto operavano norme speciali che regolano in senso restrittivo il rimborso delle spese legali: l’art. 67 del d.P.R. n. 268/1987, che consente il beneficio solo per procedimenti di responsabilità civile e penale e non per quelli di responsabilità contabile, e l’art. 12 della l.p. Bolzano n. 1/2011, poi colpito da incostituzionalità nella parte in cui estendeva il rimborso anche alla fase istruttoria conclusa con archiviazione. Ha quindi confermato il rigetto della domanda del dipendente e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 268/1987
La disposizione è letta in senso letterale e restrittivo: il rimborso delle spese legali è previsto per procedimenti di responsabilità civile e penale, non anche per i procedimenti di responsabilità contabile.
La norma generale sul mandato non viene applicata in via analogica alla fattispecie, perché prevalgono le norme speciali che disciplinano il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico e ne delimitano l’ambito.
art. 12 l.p. Provincia di Bolzano n. 1/2011
La previsione, che estendeva il rimborso anche al coinvolgimento del dipendente nella fase istruttoria poi definita con archiviazione, è richiamata come norma incompatibile con l’intervento della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l’incostituzionalità.
art. 5 l.p. Provincia di Bolzano n. 1/2018
È citata dal ricorrente come norma sostitutiva della precedente disciplina provinciale sul rimborso delle spese legali.
art. 10 bis, comma 10, d.l. n. 203/2005
È menzionato nel ricorso come parametro normativo invocato a sostegno della censura di violazione di legge.
art. 11 preleggi
È richiamato nel ricorso per sostenere l’ammissibilità dell’applicazione analogica dell’art. 1720 c.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È evocato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente, ma la Corte ritiene infondato il motivo insieme agli altri.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale delimita in modo espresso i casi di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, non è consentito ricorrere in via analogica alla disciplina generale del mandato per ampliare il beneficio oltre i casi previsti.
- La previsione normativa sul rimborso delle spese legali va interpretata in modo letterale e restrittivo se individua tassativamente i procedimenti per i quali il beneficio è riconosciuto; l’estensione a procedimenti non menzionati non è ammissibile.
- L’esame della motivazione di merito va condotto in relazione alle rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione; se queste sono logicamente coerenti e giuridicamente corrette, la censura di motivazione apparente non può essere accolta.
- L’eventuale principio generale di indennità del mandatario rispetto alle spese sostenute per conto del mandante non prevale su una disciplina speciale incompatibile, soprattutto quando quest’ultima esprima una scelta legislativa di tipizzazione delle ipotesi di rimborso.
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