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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19271/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente comunale, inquadrata nella Categoria D del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, che aveva chiesto l'accertamento del proprio demansionamento e la riassegnazione a mansioni coerenti con l'inquadramento. La lavoratrice lamentava di essere stata adibita in via esclusiva alle funzioni di responsabile del procedimento per la verifica dell'idoneità abitativa degli immobili, ma sosteneva che la sua attività si risolvesse, in sostanza, in una mera presa d'atto degli esiti dei sopralluoghi svolti da altro personale, senza autonomia decisionale né contenuti professionali corrispondenti alla categoria D. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda; la Corte d'Appello di Venezia confermò. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione/falsa applicazione della declaratoria contrattuale della Categoria D, assumendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo i requisiti della categoria e avesse escluso indebitamente rilievo ad altre caratteristiche, come la rappresentanza istituzionale; secondo, nullità della sentenza per asserita assenza assoluta di motivazione, per avere escluso che la lavoratrice potesse sottoscrivere il provvedimento finale del procedimento, nonostante il documento di conferimento dell'incarico, secondo il ricorrente, glielo attribuisse; terzo, nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione, per avere escluso che la dipendente svolgesse un ruolo di supervisione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria, limitandosi invece la Corte d'appello a richiamare un documento che, a dire del ricorrente, avrebbe avuto contenuto diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla interpretazione della declaratoria contrattuale della Categoria D, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente individuato il tratto comune ed indefettibile della categoria nelle conoscenze plurispecialistiche e nelle competenze tecnico-professionali superiori alla categoria C, senza che rilevino singolarmente elementi come l'essere preposti a un ufficio o avere relazioni esterne. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze erano, in realtà, dirette a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non un vizio di motivazione in senso costituzionalmente rilevante. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il Comune alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; ha inoltre escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stato invocato per censurare l'interpretazione della declaratoria contrattuale della Categoria D.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente è configurabile solo nei casi di radicale mancanza del minimo costituzionale di motivazione; non può essere usato per contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, necessario per escludere la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o inesistente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con deposito di memorie illustrative.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata richiesta dalla lavoratrice la condanna per lite temeraria, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

  • allegato A al CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.3.1999

    La declaratoria della Categoria D è stata interpretata come caratterizzata da conoscenze plurispecialistiche, contenuti tecnici/gestionali/direttivi e risoluzione di problemi di elevata complessità, individuando in tali elementi il nucleo essenziale della categoria.

  • art. 434 c.p.c.

    Il richiamo a questa norma da parte del giudice di merito è stato letto come funzionale a delimitare l'oggetto e l'ambito della cognizione in appello, non come declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia del tutto assente, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, cioè sotto il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; non è sufficiente contestare singoli passaggi argomentativi o la valutazione di specifici elementi probatori.
  • La qualificazione delle mansioni ai fini del demansionamento va compiuta confrontando il contenuto sostanziale delle attività svolte con la declaratoria contrattuale dell'inquadramento; per la Categoria D, il dato decisivo è l'apporto di conoscenze plurispecialistiche e competenze tecnico-professionali superiori rispetto alle attività operative standardizzate.
  • Nell'interpretazione di una declaratoria contrattuale plurime caratteristiche possono non essere tutte necessarie cumulativamente, ma occorre individuare il tratto comune ed indefettibile della categoria, che non può essere sostituito da elementi accessori come la mera preposizione a un ufficio o la gestione di relazioni esterne.
  • La denuncia di nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto o del contenuto degli atti, se la censura investe in realtà l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la condanna richiede specifici presupposti che devono risultare dal processo; la mera soccombenza non basta.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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