Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce da un servizio andato in onda in una trasmissione televisiva nazionale, nel quale veniva attribuita a un esponente politico l'irregolare acquisto di un immobile a prezzo di favore da parte della coniuge, con insinuazione di un indebito privilegio. La corte d'appello ha ritenuto la notizia falsa e diffamatoria, affermando che i giornalisti si erano limitati a consultare dati catastali non aggiornati e non avevano svolto le ulteriori verifiche facilmente eseguibili presso i registri immobiliari. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la scriminante del diritto di cronaca e la verità putativa, e avesse trattato come fatto notorio la non affidabilità dei dati catastali; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la procura conferita al direttore del canale dimostrerebbe che egli non aveva responsabilità di controllo sulle trasmissioni riconducibili alla testata giornalistica cui apparteneva il programma; (3) violazione di norme sulla prova e sulle presunzioni, per avere riconosciuto il danno non patrimoniale senza adeguata allegazione e prova del pregiudizio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato il secondo e infondato il terzo.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto corretto il rigore applicato dalla corte di merito sul requisito della verità putativa nel diritto di cronaca e ha respinto le doglianze relative al danno non patrimoniale; tuttavia ha rilevato che la motivazione d'appello non aveva considerato un documento decisivo, tempestivamente prodotto, dal quale poteva emergere l'estraneità del direttore del canale al controllo sulle trasmissioni giornalistiche, con conseguente necessità di nuovo esame della sua responsabilità.
Norme richiamate
non consente di trattare come fatto notorio, senza base adeguata, la non aggiornatezza dei dati catastali; la censura, però, è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha osservato che la doglianza tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.
invocato in relazione all'onere della prova del danno e alla verità putativa; la Corte ha distinto tra ricostruzione della fattispecie astratta e valutazione concreta delle prove.
richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione.
richiamato nel primo motivo in tema di presunzioni, ma la censura è stata ritenuta diretta alla rivalutazione dei fatti.
invocato nel terzo motivo sulla prova presuntiva del danno; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione di indici presuntivi quali diffusione della notizia, gravità dell'offesa e posizione sociale della vittima.
art. 21 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di cronaca; la Corte ha ribadito che il suo esercizio è subordinato alla verità, anche putativa, della notizia, oltre che a continenza e interesse pubblico.
richiamato quale esimente del diritto di cronaca; la Corte ne ha ribadito l'applicabilità solo in presenza dei presupposti del diritto di cronaca.
la buona fede dell'agente opera come esimente quando l'errore sulla scriminante sia incolpevole, ma occorre la prova dell'avvenuto controllo diligente della fonte.
richiamato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ha chiarito che le censure che mirano alla rilettura del merito non integrano violazione di legge e che l'omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti consentiti dal n. 5.
richiamato per la tempestività del documento prodotto dai ricorrenti, ritenuto potenzialmente decisivo.
richiamato nel terzo motivo, ma senza rilievo decisivo nella soluzione.
legge 28 febbraio 1913, n. 89
richiamata dai ricorrenti per sostenere il frequente uso dei dati catastali nell'individuazione degli immobili; la Corte non ne ha tratto una regola decisiva in favore dei ricorrenti.
richiamato dai ricorrenti a supporto dell'affidabilità dei dati catastali, ma non ritenuto idoneo a escludere la necessità di ulteriori verifiche giornalistiche.
citato in combinazione con la legge di conversione tra le norme che richiamano i dati catastali.
legge di conversione del d.l. 78/2010 richiamata dai ricorrenti.
citata dai ricorrenti per sostenere la rilevanza dei dati catastali, ma la Corte ha ribadito che essi non esauriscono la verifica giornalistica necessaria.
Massime di principio
- Nel diritto di cronaca, la scriminante richiede non solo interesse pubblico e continenza espressiva, ma anche verità della notizia o quantomeno verità putativa fondata su un controllo serio, diligente e professionale delle fonti.
- La verità putativa non può essere desunta dalla sola verosimiglianza del fatto narrato: occorre dimostrare l'incolpevolezza dell'errore e l'avvenuta verifica della fonte con adeguata cura in rapporto alla gravità della notizia.
- Se la notizia può essere agevolmente verificata con fonti ulteriori e più affidabili, il mancato svolgimento di tali verifiche può escludere la buona fede e la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove e dei fatti in una denuncia di violazione di legge; quando si contesta la ricostruzione concreta del materiale probatorio, il motivo è inammissibile se mira a una nuova lettura del merito.
- L'omesso esame di un documento decisivo, tempestivamente introdotto in giudizio, può determinare cassazione con rinvio quando il documento sia potenzialmente idoneo a incidere sulla responsabilità del convenuto.
- Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche tramite presunzioni, valorizzando diffusione della comunicazione, gravità dell'offesa e posizione sociale della persona offesa.
- La responsabilità del giornalista e dei soggetti coinvolti nella diffusione della notizia deve essere ricostruita in concreto, verificando gli effettivi poteri di controllo e la riferibilità della trasmissione al soggetto chiamato a risponderne.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23833/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23835/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23839/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23842/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23843/2024 del 05/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →