Cassazione Civile, Ordinanza n. 20497/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice agricola a tempo determinato diretta a ottenere: (i) il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014; (ii) la determinazione della prestazione assumendo come base il salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia interessata, maggiorato del c.d. terzo elemento; (iii) la conseguente riliquidazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione delle norme sul salario medio convenzionale e sulla disciplina sopravvenuta, per sostenere che tale criterio dovesse ancora applicarsi agli operai agricoli a tempo determinato o comunque incidere sul calcolo della prestazione; 2) violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e del contratto collettivo provinciale, per contestare l'affermazione che la retribuzione del contratto provinciale fosse già comprensiva del terzo elemento; 3) violazione delle norme sulla contribuzione figurativa, in via conseguenziale; 4) doglianza sul rigetto dell'appello e sulle spese; 5) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per non avere riconosciuto l'esonero dalle spese in relazione alla dichiarazione reddituale depositata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, dando continuità al principio già affermato secondo cui, per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola non può essere effettuato sul salario medio convenzionale ex art. 28 d.P.R. n. 488/1968, perché tale criterio è stato sostituito dalla retribuzione prevista dai contratti collettivi ai sensi della disciplina sopravvenuta; il richiamo legislativo invocato dalla ricorrente non reintroduce il precedente sistema. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa interpretazione del contratto collettivo provinciale, senza una specifica e corretta deduzione della violazione dei canoni ermeneutici; inoltre, la doglianza non poteva tradursi in una mera richiesta di rilettura del testo contrattuale. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'infondatezza dei primi due. È stato ritenuto infondato anche il quinto motivo, affermando che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede che la dichiarazione reddituale sia resa nell'atto introduttivo, non potendo una dichiarazione depositata solo in appello valere per esonerare dalle spese del primo grado. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
non applicabile al calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato, perché il criterio del salario medio convenzionale è stato sostituito dalla retribuzione contrattuale
richiamato insieme all'art. 28 d.P.R. n. 488/1968 nella disciplina del salario medio convenzionale, ma non ritenuto applicabile alla fattispecie
art. 01, comma 4, d.l. n. 2/2006
la disciplina sopravvenuta, letta con le norme richiamate, non reintroduce il salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato
art. 8 L. n. 334/1968
il richiamo a tale disposizione non consente di far rivivere il precedente sistema del salario medio convenzionale
la retribuzione da assumere a base resta quella prevista dai contratti collettivi, se superiore ad altri criteri
art. 2, commi 5 e 153, L. n. 191/2009
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'applicabilità del criterio convenzionale, ma non accolto
la censura sulla violazione dell'interpretazione contrattuale non è stata ritenuta ammissibile/decisiva nei termini prospettati
richiamato quale parametro ermeneutico del contratto collettivo provinciale, ma la censura è stata respinta
art. 49 CCNL 25.05.2010 operai agricoli e florovivaisti
richiamato per sostenere che il terzo elemento dovesse essere aggiunto, ma la Corte ha ritenuto non sindacabile l'interpretazione di merito
art. 14 CCP 14.03.2013 operai agricoli e florovivaisti provincia di Reggio Calabria
richiamato per la tesi della maggiorazione del 30,44%, ma la Corte ha escluso che la censura potesse fondarsi su una diversa lettura del contratto
norma richiamata per la domanda sulla contribuzione figurativa, assorbita o comunque infondata
D.L. n. 942/1977, art. 3
norma richiamata per la domanda sulla contribuzione figurativa, assorbita o comunque infondata
L. n. 155/1981, art. 8
norma richiamata per la domanda sulla contribuzione figurativa, assorbita o comunque infondata
nei giudizi previdenziali l'esonero dalle spese deve risultare dall'atto introduttivo; la dichiarazione resa solo in appello non vale per il primo grado
richiamato nel procedimento di trattazione camerale
citato per il rinvio alle argomentazioni della precedente giurisprudenza senza ripeterle integralmente
citato per il rinvio alle argomentazioni della precedente giurisprudenza senza ripeterle integralmente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di indennità di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo della prestazione va effettuato sulla base della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva secondo la disciplina sopravvenuta, non sul salario medio convenzionale previsto dalla normativa previgente.
- Il richiamo a disposizioni che in passato disciplinavano il salario medio convenzionale non consente, da solo, di reintrodurre quel criterio quando il legislatore abbia sostituito il parametro di calcolo con quello della retribuzione contrattuale.
- La censura di violazione dei contratti collettivi di diritto comune, e in particolare di quelli provinciali, deve passare attraverso la deduzione di specifici errori di interpretazione contrattuale; non è ammissibile limitarsi a proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte.
- Quando il giudice di merito abbia interpretato il contratto collettivo nel senso che una voce retributiva sia già comprensiva di una determinata maggiorazione, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotta.
- Nei giudizi per prestazioni previdenziali l'esonero dal pagamento delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede che la dichiarazione reddituale sia resa nell'atto introduttivo; una dichiarazione depositata solo in grado di appello non vale a ottenere l'esenzione anche per il primo grado.
- Se il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, la parte ricorrente è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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