Cassazione Civile, Ordinanza n. 03624/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società e alcuni garanti personali hanno convenuto in giudizio la banca mutuante chiedendo: l’accertamento della nullità delle pattuizioni relative agli interessi in alcuni contratti di mutuo; la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dall’istituto; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; l’ordine di corretta segnalazione alla Centrale dei rischi. Il tribunale ha respinto le domande e la corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione sono stati proposti sette motivi: (1) omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza d’appello sulla dedotta usurarietà per TEG eccedente la soglia; (2) illegittimo rigetto dell’istanza di esibizione documentale ex art. 119 t.u.b. e art. 210 c.p.c.; (3) mancata nomina di c.t.u.; (4) violazione delle norme su usura e soglia per asserito superamento del tasso massimo considerando commissioni, remunerazioni e spese; (5) omessa pronuncia/motivazione apparente sulla dedotta indeterminatezza dei tassi convenzionali; (6) violazione di norme sulla determinatezza del contratto e trasparenza, con riferimento anche alla mancata comprensione del costo effettivo del finanziamento; (7) violazione dell’art. 117 t.u.b. per omessa o errata indicazione del TAEG/ISC e conseguente nullità della clausola interessi. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, osservando tra l’altro che la questione del TEG usurario era nuova in appello rispetto al thema decidendum di primo grado, che l’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra vizio denunciabile, che l’esibizione e la c.t.u. sono mezzi istruttori discrezionali e residuali, che la censura sui tassi indeterminati non era autosufficiente e non colpiva specifiche statuizioni della sentenza impugnata, e che il TAEG/ISC è solo un indicatore sintetico del costo del finanziamento, non un elemento la cui omissione determini la nullità ex art. 117 t.u.b. Inoltre la disciplina invocata sul TAEG è riferita al credito ai consumatori, mentre i finanziamenti erano stati concessi a una società, non a un consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello che aveva respinto le domande della parte attrice. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda principalmente sulla novità in appello della censura di usura fondata sul TEG, sull’inammissibilità delle doglianze che non attaccano specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata e sulla non decisività della mancata indicazione del TAEG/ISC ai fini della nullità della clausola interessi, soprattutto in un rapporto non consumeristico.
Norme richiamate
La denuncia di omessa pronuncia è correttamente formulabile solo quando il giudice abbia trascurato una domanda o un motivo ritualmente introdotto; non vi è vizio rilevante se il capo di domanda era inammissibile o se la doglianza non colpisce una specifica statuizione della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale presuppone che la questione sia stata esaminata; non è configurabile in modo utile quando si contesta l’assenza di decisione su un tema rimasto estraneo al decisum o quando la motivazione per relationem sia comunque comprensibile.
In appello non possono essere introdotte domande o questioni nuove rispetto al thema decidendum definito in primo grado; la censura di usura fondata sul TEG è stata ritenuta nuova rispetto alla prospettazione originaria basata sulla sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio.
Richiamato quale base della richiesta di esibizione documentale; la Corte ribadisce che l’ordine di esibizione è uno strumento residuale e discrezionale rimesso al giudice di merito.
La richiesta di esibizione documentale è soggetta al prudente apprezzamento del giudice e il suo mancato accoglimento non integra di per sé violazione di legge censurabile in cassazione.
Norma invocata congiuntamente alle richieste istruttorie, ma non decisiva nella ratio della decisione.
La nomina del consulente tecnico d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il diniego può risultare anche implicitamente dal contesto motivazionale.
Richiamato nel motivo sull’usura bancaria; la Corte non entra nel merito perché la questione è dichiarata inammissibile per novità o per difetto di pertinenza al decisum.
Invocato per l’usura, ma la censura è respinta perché non attinente alla sentenza impugnata e perché la questione del TEG era nuova in appello.
La disciplina antiusura è evocata dai ricorrenti; la Corte non la applica al caso concreto per le ragioni processuali di inammissibilità.
Richiamato per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto/degli interessi; la censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità e di aderenza alla sentenza d’appello.
Evocato come norma di nullità; la Corte esclude la nullità per le doglianze sui tassi e sul TAEG/ISC.
Richiamato nel motivo sull’indeterminatezza e trasparenza; non risulta decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dai ricorrenti, ma non centrale nella ratio; la Corte respinge la censura per mancanza di aderenza al decisum.
art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000
Norma regolamentare evocata sulla trasparenza del costo del finanziamento; la Corte non la ritiene idonea a fondare la nullità invocata.
La mancata o erronea indicazione del TAEG/ISC non determina nullità della clausola sugli interessi con sostituzione automatica del tasso, perché il TAEG/ISC è solo un indicatore sintetico del costo complessivo e non un tasso/prezzo/condizione in senso tecnico.
art. 121, comma 1, lett. a), t.u.b.
La disciplina sul TAEG/ISC richiamata dai ricorrenti è riferita al credito ai consumatori; la Corte esclude l’applicazione al caso perché il finanziamento era stato concesso a una società commerciale, quindi non consumatrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia non è utilmente proposta quando il capo o la questione che si assume trascurata era inammissibile nel giudizio di merito: in tal caso il giudice non aveva l’obbligo di pronunciarsi nel merito.
- In cassazione è inammissibile la doglianza che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca questioni nuove rispetto al thema decidendum formato in primo grado.
- La richiesta di esibizione documentale e la nomina del consulente tecnico d’ufficio appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito; il loro mancato accoglimento non è di regola sindacabile come violazione di legge, e il diniego può essere motivato anche implicitamente.
- Nel giudizio di appello non possono essere introdotte, sotto la veste di censure, nuove basi di contestazione dell’usurarietà del contratto se non erano state ritualmente dedotte in primo grado.
- Il TAEG/ISC è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, ma non integra di per sé un tasso o una condizione la cui mancata indicazione comporti la nullità della clausola interessi ai sensi dell’art. 117 t.u.b.
- La disciplina del TAEG/ISC prevista per il credito ai consumatori non si applica automaticamente ai finanziamenti concessi a soggetti diversi dal consumatore.
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