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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23715/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento dirigenziale con cui un comune ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio popolare, ai sensi dell'art. 34, lett. c), della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996, perché all'interno dell'alloggio erano stati arrestati in flagranza due componenti del nucleo familiare per detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi. L'interessato ha opposto il provvedimento, ma il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato, dichiarando in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato l'appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello si era confrontato con la sentenza di primo grado e che la corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dei motivi relativi ai vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, in particolare quanto alla competenza del dirigente e non del sindaco; 2) violazione dell'art. 34, lett. c), l.r. 96/1996, sostenendo che non vi fosse stata corretta applicazione della causa di decadenza, che egli aveva contestato anche in fatto, negando che l'alloggio fosse stato adibito ad attività illecite e richiamando la sentenza penale che avrebbe escluso la sua estraneità ai fatti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione, lamentando che la corte non avesse considerato l'estraneità dell'assegnatario ai fatti penali e l'assenza di un uso dell'alloggio per fini illeciti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo non colpisse l'effettiva ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'omessa impugnazione di una autonoma ragione di inammissibilità relativa al perimetro del giudizio; ha poi giudicato il secondo e il terzo motivo inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e perché privi della necessaria specificità e autosufficienza, anche con riferimento all'indicazione degli atti e delle risultanze processuali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non contrastava la statuizione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione di una autonoma ragione decisoria della sentenza di primo grado. Ha inoltre osservato che il secondo e il terzo motivo erano inammissibili in quanto diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e privi della specifica indicazione degli atti e delle risultanze processuali rilevanti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il comune intimato non ha svolto difese. È stato anche disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, lett. c), l.r. Abruzzo n. 96/1996

    "l'assegnatario abbia adibito l'alloggio ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato"

    La causa di decadenza opera quando l'alloggio sia adibito ad attività illecite rilevate in flagranza; la corte territoriale ha ritenuto che la norma non lasci spazio a valutazioni discrezionali di proporzionalità e che rilevi anche la condotta di componenti del nucleo familiare dell'assegnatario.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il motivo di appello avesse adeguatamente censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado; il ricorso per cassazione non ha quindi scalfito la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure, soprattutto sul secondo motivo, fossero in realtà dirette a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato ritenuto non configurato, perché le doglianze tendevano a contestare l'apprezzamento dei fatti e non un effettivo omesso esame di fatto decisivo nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato la mancanza di specifica indicazione degli atti e delle risultanze processuali su cui si fondavano le censure, con conseguente inammissibilità dei motivi.

  • art. 107 T.U.E.L.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla competenza all'adozione del provvedimento decadenziale; la Corte non affronta nel merito la questione perché la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la sentenza penale non avesse ravvisato reati in continuazione; la Corte considera la deduzione non decisiva rispetto alla causa di decadenza amministrativa e comunque non scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il procedimento camerale semplificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibile il ricorso o comunque irrilevante l'eventuale errore sulle altre.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica che si limiti a riproporre argomentazioni generiche o a contestare profili non decisivi non è idonea a ottenere il sindacato di legittimità.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio: le censure devono denunciare veri vizi di violazione di legge o di motivazione nei limiti consentiti, non una diversa lettura dei fatti.
  • Le doglianze che si fondano su documenti o risultanze processuali devono rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • In materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare, la rilevanza dell'uso dell'alloggio per attività illecite può estendersi anche alle condotte di componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, quando la norma applicabile lo preveda espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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