Cassazione Penale, Sentenza n. 30403/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riconosciuto un equo indennizzo per la maggiore detenzione subita dall'imputato in relazione alla tardiva concessione della liberazione anticipata (semestre 19/12/2019-18/06/2020) e alla successiva tardiva esecuzione dell'ordine di liberazione. Il ricorso del Ministero deduceva, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione anche rispetto al ritardo nell'adozione del provvedimento di liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza, senza considerare la natura discrezionale e istruttoria di tale procedimento e senza accertare la sussistenza di un errore dell'autorità o di inerzia effettiva traducentesi in denegata giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, nei termini indicati, i primi quattro motivi di ricorso del Ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. La Corte ha motivato che l'art. 314 c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata, consente il riconoscimento della riparazione quando l'ingiusta detenzione derivi da un errore dell'autorità procedente (violazioni di legge) e non da l'esercizio di un potere discrezionale con relativo iter istruttorio; pertanto la sola adozione del provvedimento di liberazione anticipata oltre termini non è sufficiente a fondare l'indennizzo se non è dimostrata l'inerzia dell'autorità o una palese violazione di legge. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha effettuato alcun accertamento sull'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria né sulla sussistenza di un'inerzia traducente in denegata giustizia, né ha valutato la condotta del ricorrente in termini di dolo o colpa grave. Per questi motivi il giudizio è stato rimandato al giudice della riparazione affinché compia i necessari accertamenti; il quinto motivo relativo alle spese è stato assorbito e la regolazione delle spese rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione: secondo la giurisprudenza citata e la Corte, il diritto all'equo indennizzo sussiste quando l'ingiustizia derivi da un errore dell'autorità procedente (violazione di legge) e non quando la differenza tra pena inflitta e pena eseguita sia frutto di un legittimo esercizio di poteri discrezionali salvo che da tale esercizio non sia derivata una concreta inerzia o violazione di legge traducentesi in denegata giustizia.
Prevede che il giudice provveda senza ritardo e, salvo disposizioni specifiche, entro quindici giorni alle istanze; la Corte ha precisato però che, nella procedura per liberazione anticipata, quel termine non può essere letto come perentorio alla stregua di una scadenza che valuti automaticamente la tardività come ingiustificata, dovendosi considerare la necessaria attività istruttoria e il margine di discrezionalità dell'autorità.
art. 54 I. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Stabilisce la finalità e i presupposti della liberazione anticipata (riduzione di durata della pena per semestre come riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione), giustificando il carattere discrezionale e istruttorio del procedimento di concessione.
Regolano la competenza e la procedura del magistrato di sorveglianza nell'adozione dell'ordinanza sulla liberazione anticipata: prevedono l'istruttoria, il parere del Pubblico Ministero e il divieto di decidere prima di quindici giorni dalla richiesta del parere, ma anche l'obbligo di provvedere in caso di mancato deposito del parere; ciò evidenzia la natura non immediata e discrezionale del procedimento.
Individua i soggetti cui comunicare o notificare gli atti; richiamato per sottolineare gli obblighi di comunicazione nel procedimento di liberazione anticipata.
Norma sulla estinzione della pena per decorso del tempo; citata in giurisprudenza per casi in cui l'emissione o l'esecuzione tardiva di un ordine di esecuzione ha fatto sì che la pena si estinguesse.
artt. 82 e 133 d.P.R. n. 115/2002
Norme sul regime delle spese processuali e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: richiamate in relazione alla censura sul carico delle spese a carico del Ministero nonostante l'ammissione del resistente al gratuito patrocinio.
art. 5 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Principio sovranazionale che tutela il diritto alla libertà e prevede il diritto alla riparazione per arresto o detenzione ingiusti; la Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza della Corte EDU per sostenere che, quando l'applicazione di una misura non è affidata a discrezionalità e le condizioni sono soddisfatte, la detenzione prolungata per errore deve essere considerata ingiusta.
Altri strumenti internazionali citati (Patto ICCPR art.9, etc.)
Richiamati per affermare che l'interpretazione della normativa interna deve considerare le garanzie internazionali in materia di libertà personale, senza però travolgere la specificità procedimentale e discrezionale delle decisioni interne.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. può essere riconosciuta anche per vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, ma soltanto se l'ingiustizia deriva da un errore dell'autorità procedente (violazione di legge) e non dall'esercizio legittimo di un potere discrezionale.
- La mera adozione tardiva del provvedimento di liberazione anticipata non è di per sé sufficiente per riconoscere l'indennizzo: il giudice della riparazione deve accertare se vi sia stata concreta inerzia dell'Autorità nell'espletamento dell'istruttoria o una palese violazione di legge traducentesi in denegata giustizia.
- Nel valutare la tempestività del provvedimento di liberazione anticipata occorre considerare la natura istruttoria e discrezionale della procedura (necessità di pareri, relazioni, valutazioni sulla rieducazione), e non limitarsi a confrontare i tempi con il termine ordinario di quindici giorni previsto per altri procedimenti.
- Deve sempre essere verificata l'assenza della condotta ostativa del richiedente (dolosa o gravemente colposa) che abbia concorso all'errore o al ritardo, tenendo conto della tempestività delle istanze e degli eventuali solleciti promossi dal detenuto o dalla sua difesa.
- Il giudice della riparazione ha l'onere motivazionale di ricostruire l'iter istruttorio e le comunicazioni intercorse tra istituti di pena, Pubblico Ministero e magistrato di sorveglianza per stabilire se il ritardo integri un errore dell'autorità o sia giustificato dalla complessità del caso.
- La giurisprudenza internazionale (Corte EDU) va tenuta presente: quando l'applicazione di un beneficio non è affidata a discrezionalità e le condizioni sono soddisfatte, la mancata applicazione o il ritardo può costituire violazione dell'art. 5 CEDU; ma quando è prevista discrezionalità, conta la ragionevolezza dell'iter istruttorio.
- Sulla ripartizione delle spese processuali rileva la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato e la valutazione finale del giudice del rinvio, che potrà tenere conto dell'esito complessivo del processo.
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