Cassazione Penale, Sentenza n. 30404/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione subita in conseguenza di un'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di Perugia per più reati. Per alcuni reati (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) è intervenuto il proscioglimento per estinzione per prescrizione in sede di udienza preliminare; per altri reati è intervenuta sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto. Il ricorrente ha censurato la Corte d'appello per aver escluso il diritto alla riparazione in relazione ai reati estinti per prescrizione e per mancata considerazione, con riferimento ai reati assolti, della causa ostativa costituita da dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando il principio secondo cui, quando la misura cautelare si fonda su più contestazioni, il proscioglimento per prescrizione anche di una sola contestazione autonoma idonea a giustificare la misura impedisce in genere il sorgere del diritto all'indennizzo, salvo l'ipotesi di "ingiustizia formale" o del periodo di custodia eccedente la pena che in astratto avrebbe potuto essere inflitta. La Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione (art. 156 cod. pen.) per ottenere un'assoluzione di merito e così preservare la precondizione prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. Sono state altresì condannate le spese per complessivi euro 1.000 a favore del resistente e il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, oltre alle spese processuali della parte resistente.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che l'accoglibilità della domanda di riparazione è subordinata all'assoluzione o al proscioglimento nel merito salvo l'ipotesi di "ingiustizia formale"; il proscioglimento per prescrizione impedisce in genere il diritto all'indennizzo, salvo che la detenzione abbia ecceduto la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi
La norma consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione; la Corte osserva che, rinunciando, l'imputato avrebbe potuto ottenere sentenza assolutoria utile per la domanda di riparazione
Il proscioglimento per prescrizione implica pur sempre una valutazione di merito, seppur limitata (verifica delle cause del secondo comma), che può escludere l'ingiustizia della detenzione
Corte Cost. n. 219 del 2008
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 nella parte che condizionava sempre il diritto all'indennizzo all'assoluzione o al proscioglimento nel merito; la Suprema Corte interpreta la pronuncia nella prospettiva che il diritto sussiste comunque per la parte di custodia che eccede la pena effettiva o astrattamente applicabile
Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 9, par. 5) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 5, §5)
La Corte ritiene che tali norme non impongano una riparazione più ampia rispetto ai limiti posti dall'ordinamento nazionale e dalla disciplina delegata; non obbligano il legislatore a prevedere riparazioni senza alcuna limitazione sul titolo della detenzione
Predisposto come base per la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se la custodia cautelare si regge su più imputazioni e anche una sola di esse, autonoma e sufficiente, viene poi prosciolta per prescrizione, generalmente non sorge il diritto all'indennizzo per l'intera durata della custodia, salvo l'ipotesi di "ingiustizia formale" o salvo che la custodia abbia ecceduto la pena che in astratto sarebbe potuta essere inflitta
- Chi intende ottenere l'indennizzo, quando vi sono reati estinti per prescrizione, dovrebbe valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione (art. 156 c.p.) per ottenere un'assoluzione di merito che costituisce la precondizione per la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
- Il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una valutazione di merito (anche se limitata) che può essere ritenuta idonea a escludere l'ingiustizia della detenzione
- L'eccezione della "ingiustizia formale" è di portata limitata: occorrono profili che dimostrino l'assenza fin dall'origine delle condizioni legali per applicare o mantenere la misura custodiale
- Il non luogo a procedere per estinzione della punibilità in udienza preliminare si considera, ai fini dell'art. 314 c.p.p., assimilabile al proscioglimento per prescrizione e dunque soggetto agli stessi effetti sulla domanda di riparazione
- Eventuali riparazioni parziali possono essere valutate solo per il periodo di custodia che ecceda la pena concreta o quella astrattamente applicabile al reato per il quale il proscioglimento non osti alla riparazione
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