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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30396/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 comma 2 lett.c) D.Lvo 30/4/1992 n.285). Il ricorrente contestava la responsabilità deducendo un possibile difetto/ malfunzionamento dell'etilometro per assenza/ carenza di omologazione, taratura e revisioni periodiche (richiedendo integrazione probatoria e perizia), chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), la conversione della pena detentiva ai sensi della L.689/81 e contestava la misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondati i motivi. Ha confermato la valutazione del giudice di merito sul mancato assolvimento dell'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'etilometro (la mera allegazione congetturale non è sufficiente), sull'esclusione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. in ragione del consistente superamento della soglia alcolica (1,5 g/l) e dei precedenti penali, e sulla mancata conversione della pena per i motivi di gravità e recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 - Codice della Strada, art.186 comma 2 lett.c)

    Norma che sanziona la guida con tasso alcolemico penalmente rilevante; il consistente superamento della soglia (es. 1,5 g/l) giustifica la condanna e rende meno probabile il riconoscimento di benefici (tenuità, attenuanti)

  • Regolamento C.d.S., art.379 commi 6,7,8

    Prevede certificazioni/controlli sugli etilometri; la Corte però richiama che la mera produzione o richiesta di documentazione amministrativa non sostituisce l'onere di allegare vizi concreti dello strumento

  • Codice penale, art.131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma per il rilevante discostamento del tasso alcolemico dalla soglia e per i precedenti penali

  • Codice penale, art.133 comma 1

    Criteri per la determinazione delle circostanze e per la valutazione della tenuità: la valutazione può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti per il caso concreto

  • Legge 24 novembre 1981 n.689, artt.52 ss. e art.58

    Previsione della conversione delle pene e dei criteri per le misure alternative; la Corte ritiene tale conversione discrezionale e subordinata a una valutazione soggettiva e fattuale che qui è negativa per recidiva e gravità

  • Codice di procedura penale, art.606 comma finale

    Limiti di proponibilità dei motivi in cassazione: questioni non sollevate nei precedenti gradi risultano inammissibili o improponibili

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti richiamati)

    "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio"

    Occorre allegare elementi concreti e circostanziati sulla presunta difettosità dell'etilometro; le asserzioni vaghe o congetturali non assolvono l'onere probatorio

  • Ordinanza sez. U, 25.2.2016 (Tushaj n.13681) citata

    "orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore... Nessuna conclusione può essere tratta in astratto..."

    Il superamento della soglia penale non esclude automaticamente la valutazione di tenuità: tale giudizio richiede esame del caso concreto; tuttavia discostamenti rilevanti dal valore-soglia rendono meno probabile la riconoscibilità della tenuità

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente l'esito di un etilometro occorre allegare elementi concreti e specifici (vizi di strumentazione, errori di funzionamento, mancanza comprovata di omologazione/taratura/revisioni) e, se possibile, produrre perizia tecnica; la mera domanda di visione di certificati o dubbi generici è insufficiente
  • Se i riscontri alcolimetrici sono significativamente oltre la soglia penale (es. 1,5 g/l), il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) diventa difficilmente percorribile
  • Precedenti penali, e in particolare precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza, pesano negativamente sulla possibilità di benefici (attenuanti, sospensione condizionale, conversione pena)
  • Le richieste o censure non proposte nei primi gradi di giudizio possono risultare improponibili in sede di legittimità; è quindi importante sollevare argomentazioni tecniche già in primo grado
  • La conversione della pena ai sensi della L.689/81 è una misura discrezionale che richiede una valutazione soggettiva e concreta: l'assenza di elementi favorevoli (grave tasso, recidiva, comportamento personale) ne ostacola l'accoglimento
  • La valutazione della responsabilità in reati tecnico-scientifici (es. alcoltest) segue l'onere probatorio: chi contesta deve produrre indizi precisi di malfunzionamento, non semplici dubbi

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