Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per una pluralità di furti pluriaggravati commessi ai danni di persone anziane. I punti contestati sono, in sintesi: 1) la utilizzabilità e validità dei riconoscimenti fotografici compiuti dalle vittime in fase di indagini preliminari (deducendo violazioni degli artt. 189, 191 e 192 c.p.p. e la nullità o inutilizzabilità dei verbali, anche per la preventiva pubblicazione delle fotografie su un giornale); 2) la mancata applicazione del principio di non colpevolezza ove esistano dubbi; 3) la mancata o contraddittoria motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (occasionalità e lieve entità; reiterazione e precedenti contro il patrimonio contestati dal giudice).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, in più parti per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: i riconoscimenti fotografici possano costituire prova atipica utilizzabile ai sensi dell'art. 189 c.p.p. e che la pubblicazione della fotografia su un quotidiano non ne determina automaticamente la inutilizzabilità; la valutazione della credibilità delle vittime e dei riconoscimenti è apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali; la Corte d'appello ha dato congrua motivazione, anche autonoma, sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono respinti; le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuna alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata nella imputazione dei furti pluriaggravati; usata come titolo di reato contestato alle imputate
art. 625, comma 1, nn. 2 e 4 cod. pen.
Aggravanti applicate ai reati di furto contestati alle imputate
art. 61, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione della colpevolezza
art. 189 cod. proc. pen.
Il riconoscimento fotografico è qualificato come prova atipica utilizzabile in giudizio; la sua efficacia dipende dall'attendibilità della dichiarazione che lo conferma
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme invocate dalle ricorrenti in tema di valutazione delle prove, evidenziando che la questione attiene alla valutazione di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte relativa alla prova indiretta: la Corte osserva che l'accertamento non si è fondato su un ragionamento meramente indiziario ma su prova diretta e quindi il rilievo è inammissibile ove non confrontato con l'intero apparato argomentativo
art. 213 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la ricognizione di persona tipica; la Corte precisa che le forme previste dall'art. 213 non sono automaticamente richieste per il riconoscimento fotografico atipico
art. 190, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'argomento dei riscontri esterni: la Corte ricorda che tali commi non impongono sempre riscontri esterni alle dichiarazioni delle vittime
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione del principio 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Corte ritiene però che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato l'affidabilità degli elementi di prova
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini è una prova atipica utilizzabile: la sua forza probatoria dipende dall'attendibilità della persona che dichiara, non dalla forma tecnica dell'atto
- La pubblicazione su un giornale della fotografia dell'indagato non rende automaticamente nullo o inutilizzabile il successivo riconoscimento fotografico; spetta al giudice valutare l'eventuale condizionamento sulla percezione del dichiarante
- Le questioni relative alla credibilità delle vittime e all'apprezzamento dei riconoscimenti sono valutazioni di merito non rivedibili in Cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica
- Le formalità previste per la ricognizione di persona (art. 213 c.p.p.) non sono automaticamente estensibili, in termini di nullità, al riconoscimento fotografico atipico; è necessario dimostrare specifici vizi motivazionali
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere fondata anche su motivazione implicita purché il diniego sia adeguatamente argomentato e si evidenzino l'assenza di elementi positivi e/o elementi contrari
- Per impugnare efficacemente riconoscimenti fotografici o valutazioni di merito occorre svolgere un'analisi avversativa concreta e puntuale dell'intero apparato probatorio e non meri rilievi astratti; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
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