Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati per furto di energia elettrica mediante allaccio con bypass. Denunciano: (1) nullità dell'ammissione del giudizio abbreviato richiesta dal difensore in loro assenza, per mancanza di valida procura speciale (la procura, secondo i ricorrenti, limitava la dizione a "riti alternativi" e non sarebbe stata idonea); (2) vizio motivazionale per travisamento della prova fotografica: la foto acquisita mostrerebbe l'interruttore del contatore in posizione "ON", dunque assenza di sottrazione tramite bypass.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha rigettati. Sul primo profilo ha ritenuto che la procura speciale per chiedere riti alternativi (anche giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria) possa essere conferita mediante dichiarazione resa in udienza e verbalizzata, e che una formulazione generica riferita ai "riti alternativi" è sufficiente. Sulla questione probatoria ha ritenuto che la fotografia non fosse decisiva, essendo contrastata dalla prova del collegamento mediante bypass e dal funzionamento degli apparecchi al momento della verifica. Confermate quindi le condanne; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2
artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
Norme che individuano il reato di furto e la fattispecie specifica della sottrazione di energia elettrica mediante by‑pass; costituivano il fondamento della imputazione sostanziale.
Codice di procedura penale, art. 438
Regola il giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto che la procura speciale generica ai 'riti alternativi' comprenda anche la richiesta del giudizio abbreviato.
Codice di procedura penale, art. 122
Disciplina la procura speciale per il compimento di determinati atti; interpretata in combinato con gli artt. 438 e 446 per ritenere valida la procura resa in udienza.
Codice di procedura penale, art. 446
Riguarda l'applicazione di pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e, congiuntamente, i procedimenti speciali; è richiamato per l'analisi della validità della procura speciale per riti alternativi.
Codice di procedura penale, art. 96
Stabilisce che la nomina del difensore e la procura possono essere fatte con dichiarazione resa all'autorità procedente; a supporto della validità della procura resa in udienza.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione dei motivi del ricorso nella motivazione della decisione; utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi nel provvedimento.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende; applicata per infliggere a ciascun ricorrente 3.000 euro per l'inammissibilità del ricorso.
Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento formale alle conclusioni scritte depositate dalla Procura generale; ha consentito il deposito di conclusioni scritte nel procedimento dinanzi alla Cassazione.
Massime di principio
- Una procura speciale generica resa dall'imputato in udienza e verbalizzata, con riferimento ai "riti alternativi", è in genere sufficiente per autorizzare il difensore a chiedere il giudizio abbreviato anche se la formulazione non specifica il singolo rito.
- L'ammissione del rito abbreviato richiesta dal difensore è valida in assenza dell'imputato se sussiste una procura speciale valida; l'assenza dell'imputato da sola non determina la nullità del procedimento.
- In Cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione della prova di merito: i ricorsi che consistono in una diversa lettura delle prove fotografiche o materiali sono spesso inammissibili se non indicano un vizio giuridico rilevante o un travisamento specifico e confrontato con la motivazione.
- La prova fotografica, pur utile, deve essere valutata nel contesto probatorio complessivo: una foto che mostra un dato apparente (es. interruttore in posizione ON) può essere ritenuta non probante se esistono riscontri tecnici contrari (es. evidenze di allaccio tramite bypass e funzionamento degli apparecchi).
- Ricorsi manifestamente infondati o basati su interpretazioni procedurali errate possono comportare la condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; è necessario valutare la fondatezza degli argomenti prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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