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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati per furto di energia elettrica mediante allaccio con bypass. Denunciano: (1) nullità dell'ammissione del giudizio abbreviato richiesta dal difensore in loro assenza, per mancanza di valida procura speciale (la procura, secondo i ricorrenti, limitava la dizione a "riti alternativi" e non sarebbe stata idonea); (2) vizio motivazionale per travisamento della prova fotografica: la foto acquisita mostrerebbe l'interruttore del contatore in posizione "ON", dunque assenza di sottrazione tramite bypass.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha rigettati. Sul primo profilo ha ritenuto che la procura speciale per chiedere riti alternativi (anche giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria) possa essere conferita mediante dichiarazione resa in udienza e verbalizzata, e che una formulazione generica riferita ai "riti alternativi" è sufficiente. Sulla questione probatoria ha ritenuto che la fotografia non fosse decisiva, essendo contrastata dalla prova del collegamento mediante bypass e dal funzionamento degli apparecchi al momento della verifica. Confermate quindi le condanne; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2

    artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

    Norme che individuano il reato di furto e la fattispecie specifica della sottrazione di energia elettrica mediante by‑pass; costituivano il fondamento della imputazione sostanziale.

  • Codice di procedura penale, art. 438

    Regola il giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto che la procura speciale generica ai 'riti alternativi' comprenda anche la richiesta del giudizio abbreviato.

  • Codice di procedura penale, art. 122

    Disciplina la procura speciale per il compimento di determinati atti; interpretata in combinato con gli artt. 438 e 446 per ritenere valida la procura resa in udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 446

    Riguarda l'applicazione di pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e, congiuntamente, i procedimenti speciali; è richiamato per l'analisi della validità della procura speciale per riti alternativi.

  • Codice di procedura penale, art. 96

    Stabilisce che la nomina del difensore e la procura possono essere fatte con dichiarazione resa all'autorità procedente; a supporto della validità della procura resa in udienza.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la riproduzione dei motivi del ricorso nella motivazione della decisione; utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi nel provvedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende; applicata per infliggere a ciascun ricorrente 3.000 euro per l'inammissibilità del ricorso.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Riferimento formale alle conclusioni scritte depositate dalla Procura generale; ha consentito il deposito di conclusioni scritte nel procedimento dinanzi alla Cassazione.

Massime di principio

  • Una procura speciale generica resa dall'imputato in udienza e verbalizzata, con riferimento ai "riti alternativi", è in genere sufficiente per autorizzare il difensore a chiedere il giudizio abbreviato anche se la formulazione non specifica il singolo rito.
  • L'ammissione del rito abbreviato richiesta dal difensore è valida in assenza dell'imputato se sussiste una procura speciale valida; l'assenza dell'imputato da sola non determina la nullità del procedimento.
  • In Cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione della prova di merito: i ricorsi che consistono in una diversa lettura delle prove fotografiche o materiali sono spesso inammissibili se non indicano un vizio giuridico rilevante o un travisamento specifico e confrontato con la motivazione.
  • La prova fotografica, pur utile, deve essere valutata nel contesto probatorio complessivo: una foto che mostra un dato apparente (es. interruttore in posizione ON) può essere ritenuta non probante se esistono riscontri tecnici contrari (es. evidenze di allaccio tramite bypass e funzionamento degli apparecchi).
  • Ricorsi manifestamente infondati o basati su interpretazioni procedurali errate possono comportare la condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; è necessario valutare la fondatezza degli argomenti prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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