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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30408/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Specifiche censure: 1) nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione degli atti da parte del GIP e vizio di motivazione; 2) inutilizzabilità delle videoriprese domestiche per violazione della privacy e della riservatezza; 3) carenza di elementi per ritenere l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestando la deduzione del sodalizio dalla esistenza di una piazza di spaccio; 4) insufficienza degli elementi a carico di Bervicato Giovanni per ritenere la sua partecipazione attiva al sodalizio, posto che la sua presenza sarebbe stata passiva e dovuta a legami familiari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri. Sul primo punto la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente valutato l'esistenza di una autonoma valutazione del GIP (anche se sono state riprese parti della richiesta della DDA e di ordinanze precedenti), richiamando il principio secondo cui l'autonoma valutazione si identifica in un giudizio proprio del giudice e non nella mera originalità formale del testo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e ha osservato che il Tribunale si è fondato prevalentemente su dichiarazioni testimoniali e sul rinvenimento di documenti personali nell'appartamento, dunque la questione delle videoriprese non era decisiva per la posizione del ricorrente. Sul terzo e quarto motivo la Corte ha ritenuto che le censure attengono a una rivalutazione del materiale probatorio e non a vizi di motivazione manifesto-illogici, sicché risultano inammissibili nel rito di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposte le comunicazioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sostanziale contestata in relazione al possesso e alla detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte prende atto che è tra i reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Comma relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, centrale nella contestazione della sussistenza del sodalizio criminoso.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Richiama il requisito della motivazione e della autonoma valutazione del giudice nell'adozione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che la mancanza di autonoma valutazione è rilevante quando emerge l'assenza di un giudizio proprio del giudice.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni per cassazione che richiede specificità di censura; la Corte precisa che tale obbligo di specificità non è direttamente sovrapponibile all'istanza di riesame, pur richiamando la ratio di assicurare un effettivo vaglio giudiziale.

  • artt. 189, 190, 191 e 234 c.p.p.

    Richiamati nella contestazione relativa alla utilizzabilità delle prove audiovisive e alle garanzie difensive; la Corte valuta che la questione non è decisiva rispetto alle fonti probatorie effettivamente utilizzate nel provvedimento impugnato.

  • art. 273 e 274 c.p.p.

    Norme processuali relative alla motivazione e ai vizi della stessa; la Corte applica i criteri di distinguere tra vizi della motivazione rilevabili in cassazione e valutazioni del merito degli indizi.

  • art. 14 e 15 Cost.

    Richiamate in relazione al diritto alla privacy e alle garanzie costituzionali connesse all'acquisizione di prove, ma la Corte ritiene la censura non decisiva rispetto alla valutazione complessiva degli elementi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità ai casi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte afferma che le contestazioni di valutazione degli indizi attengono al merito e non rientrano in questa ipotesi.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale relativa alle comunicazioni da effettuare dalla cancelleria dopo la decisione; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019 Rv. 277496; Sez. 5, n. 36917 del 20/06/2017 Rv. 271307; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014 Rv. 261053

    La Corte richiama orientamenti secondo cui: il ricorso per cassazione contro misure de libertate richiede specificità di censura; il difetto di specificità non comporta automaticamente inammissibilità nel riesame; e i criteri di utilizzabilità delle videoriprese domestiche da parte di privati sono già delineati in giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame delle misure cautelari la mancanza di 'autonoma valutazione' del giudice è rilevante solo se realmente si dimostra l'assenza di un giudizio proprio, non la mera riproposizione formale di testi presenti negli atti.
  • Gli oneri di specificità richiesti nelle impugnazioni per cassazione non sono automaticamente sovrapponibili all'istanza di riesame: nel riesame la contestazione può essere meno tecnica, ma occorre comunque indicare elementi che dimostrino l'assenza di valutazione autonoma quando si eccepisce tale vizio.
  • Le questioni attinenti all'utilizzabilità di videoriprese domestiche possono essere rilevanti, ma se il tribunale si è fondato su altre prove significative (dichiarazioni testimoniali, rinvenimento di documenti personali) la censura sulle videoriprese può risultare aspecifica e non decisiva.
  • La contestazione circa l'esistenza di un'associazione e la partecipazione del singolo imputato spesso si risolve in una divergenza di valutazione degli indizi: tali censure attengono al merito probatorio e, salvo vizi di motivazione evidenti o manifestamente illogici, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Per mettere in discussione una misura cautelare fondata su indizi occorre puntare a evidenziare vizi formali o motivazionali specifici e non limitarsi a riproporre una diversa valutazione del materiale probatorio; quando si invoca la nullità per difetto di autonoma valutazione, è utile indicare concretamente quali passaggi decisivi sono mancanti nel provvedimento impugnato.
  • In caso di contestazione della partecipazione di un indagato a un sodalizio a impronta familiare, è importante mostrare l'assenza di elementi che definiscano ruolo, compiti e contributo concreto dell'interessato, poiché la mera presenza o rapporti di parentela possono non essere sufficienti a escludere l'indizio di partecipazione.

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