Cassazione Penale, Sentenza n. 22809/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva rideterminato la pena in anni 6 e mesi 4. Due motivi: (1) omissione di riqualificazione della sua condotta da promotore/organizzatore a mera partecipe/ " tramite ", posto che la Corte di appello avrebbe riconosciuto che non era promotore assoluto ma un contatto tra organizzazioni; si lamenta che non siano stati considerati gli interrogatori in cui indicava i promotori. (2) doglianza relativa alla mancata esclusione dell'aggravante per transnazionalità (art. 4 legge n.146/2006) e al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 416bis.1 comma 3 c.p., in quanto avrebbe fornito elementi conoscitivi e contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale correttamente abbia confermato il ruolo apicale e organizzativo di Shusha, motivando basandosi sulle risultanze probatorie (approvvigionamento, contatti con l'Albania, direzione e coordinamento delle cessioni, gestione di problemi operativi e recupero prezzi). Le censure difensive sono state considerate generiche e non autosufficienti. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la Corte di appello ha già riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 del d.P.R. 309/1990 valorizzando l'apporto conoscitivo; invece non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 416bis.1 comma 3 c.p. perché tale circostanza attenuante si applica solo ai reati connessi all'associazione di tipo mafioso (o ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste per le mafie), situazione non presente nel procedimento per il solo art. 74 d.P.R. 309/1990. Quanto all'aggravante di transnazionalità (art. 4 legge 146/2006), la Corte ha rilevato il silenzio motivazionale ma ha ritenuto la censura difensiva generica e non specifica, per cui non bastevole a ribaltare il giudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la condanna di anni 6 e mesi 4 rimane confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, art. 73, art. 80 comma 2, art. 74 comma 7
Art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è il capo di imputazione centrale; la Corte ha applicato l'attenuante speciale di cui al comma 7 valorizzando l'apporto conoscitivo del ricorrente. L'art. 80 comma 2 è stata valutata in confronto con le attenuanti e non ha prevalso sulle attenuanti riconosciute
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416bis.1 comma 3 c.p. si applica in relazione a reati commessi nell'ambito di associazioni di tipo mafioso o in ipotesi che implichino le condizioni previste dalla norma; non è applicabile ai soli reati di traffico di stupefacenti quando non sussiste associazione di stampo mafioso
L'aggravante per transnazionalità è rilevante quando il fatto realizza elementi di transnazionalità; tuttavia l'esclusione dell'aggravante richiede una censura motivata e specifica: argomentazioni generiche non sono idonee a ottenere l'annullamento
decreto legge n. 152 del 1991 conv. legge n. 203 del 1991
art. 8 (richiamato nella motivazione come norma storica relativa all'attenuante per collaboratori)
Richiamo storico: l'attenuante speciale originariamente prevista per collaboratori di giustizia è circoscritta al contesto di reati connessi alla criminalità organizzata e non è automaticamente estendibile ad altre ipotesi
Norma che stabilisce che la parte soccombente in cassazione è tenuta alle spese del giudizio di cassazione: la condanna alle spese è stata applicata al ricorrente
Richiamata solo per le conclusioni rese dal Pubblico Ministero in sede di giudizio di cassazione; il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per ottenere la riqualificazione della partecipazione (da promotore/organizzatore a semplice partecipe) è necessario allegare e discutere specificamente e in modo autosufficiente le prove che smentiscono il ruolo apicale: affermazioni generiche non sono sufficienti in cassazione
- L'attenuante speciale ex art. 416bis.1 c.p. è applicabile principalmente nei reati connessi ad associazioni di tipo mafioso; in procedimenti per il solo traffico di stupefacenti va dimostrato il concorso con fattispecie mafiose per poter ottenere tale attenuante
- L'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/1990 può essere valutata positivamente quando l'imputato fornisce elementi conoscitivi utili all'accertamento dell'associazione o all'individuazione dei partecipanti; ciò può ridurre significativamente la pena anche se non equivale automaticamente alla qualifica di collaboratore di giustizia
- La censura relativa all'applicazione o esclusione di un'aggravante (es. transnazionalità) richiede argomentazioni specifiche e motivate: un generico rilievo di silenzio motivazionale della corte territoriale può essere incapace di sorreggere la cassazione
- In cassazione prevale l'esame della correttezza giuridica e della motivazione delle decisioni: per essere accolto un motivo deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata e indicare con chiarezza i profili di illegittimità
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