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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22806/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Messina, della condanna inflitta dal Tribunale per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 comma 1-bis d.l. 638/1983) per complessivi Euro 15.252,83 relativi all'anno 2013. La ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) riconoscimento della causa di forza maggiore per una improvvisa crisi di liquidità aziendale; 2) decorrenza della prescrizione per alcune mensilità (dic. 2012 - feb. 2013) sulla base della natura di reato omissivo istantaneo e del dies a quo il 16 del mese successivo; 3) riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. per modesto importo e assenza di abitualità; 4) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 5) insufficiente motivazione e mancato contenimento della pena nei limiti minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il primo motivo inammissibile per aspecificità. Rigetta i motivi volti a ottenere la causa di non punibilità per forza maggiore e la particolare tenuità del fatto: la crisi di liquidità non integra la causa di forza maggiore né giustifica l'impossibilità di adempiere, poiché l'obbligo di versamento delle ritenute nasce contestualmente alla corresponsione delle retribuzioni e la mancata accantonamento è punibile; la particolare tenuità richiede la congiunta sussistenza della modesta offensività e della non abitualità, quest'ultima esclusa in presenza di due precedenti specifici. Sul punto delle attenuanti generiche la Corte rileva contraddittorietà nelle doglianze difensive. Tuttavia il quinto motivo relativo al vizio di motivazione della pena è ritenuto non manifestamente infondato: manca adeguata motivazione della scelta di una pena superiore alla media edittale. In ragione del vizio motivazionale e non essendovi possibilità di assoluzione immediata nel merito, la Corte dichiara estinto il reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata (calcolo della prescrizione fondato sul dies a quo relativo all'inadempimento più recente: giugno 2013, con computo del periodo di comporto e dei termini di sospensione).

Norme richiamate

  • art. 2 comma 1-bis d.l. 638/1983

    Norma che configura il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni: si perfeziona con la pretermissione del versamento da parte del datore di lavoro quale sostituto d'imposta; obbligo nasce contestualmente al pagamento delle retribuzioni.

  • artt. 43 e 45 cod. pen.

    Richiamati nella censura difensiva in relazione a cause di non imputabilità o scriminanti/causa di forza maggiore; la Corte ha ritenuto che la crisi di liquidità non integri una scriminante e che l'impossibilità di adempiere volontaria o prevedibile non esclude la responsabilità.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: discussa in relazione al dies a quo per reati omissivi istantanei e al calcolo del termine di 7 anni e 6 mesi applicabile al caso, con riferimento anche alla previgente disciplina più favorevole al reo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina della particolare tenuità del fatto: richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il terzo comma esclude l'applicazione se l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa indole.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: non costituiscono un diritto automatico; spettano solo se emergono elementi positivi che giustifichino il beneficio.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Norma sull'interruzione della prescrizione: citata in relazione al computo dei termini e alle interruzioni subite nel corso del procedimento.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'unificazione delle condotte: la Corte osserva che non risultano pronunce di unificazione ex art. 81 a valle per tener conto ai fini dell'abitualità.

  • giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Precedente delle Sezioni Unite secondo cui la particolare tenuità puo essere applicata anche ai reati tributari e previdenziali, ma restano necessari i due indici-requisito (tenuità dell'offesa e non abitualità).

Massime di principio

  • La crisi di liquidità aziendale, da sola, non configura causa di forza maggiore o impossibilità di adempiere rispetto all'obbligo di versare le ritenute: l'obbligo nasce al momento della corresponsione delle retribuzioni e la mancata segregazione delle somme trattenute è punibile.
  • Il reato di omesso versamento di ritenute è un reato omissivo istantaneo che si perfeziona al momento in cui il datore di lavoro omette il versamento; per il calcolo della prescrizione occorre individuare correttamente il dies a quo secondo la documentazione e la disciplina applicabile (anche con riferimento a termini di comporto e sospensioni).
  • La particolare tenuità ex art. 131-bis richiede la congiunta sussistenza della modesta gravità dell'offesa e della non abitualità: precedenti specifici del medesimo tipo ostano al riconoscimento della non abitualità.
  • Le attenuanti generiche non sono automatiche: la difesa deve fornire elementi positivi che giustifichino la loro concessione; contraddizioni difensive indeboliscono la richiesta.
  • La motivazione della pena deve esplicitare le ragioni del suo contenimento o del suo aumento rispetto ai parametri edittali: la mancanza di adeguata motivazione può determinare l'annullamento della sentenza per vizio procedurale e, se non è possibile l'assoluzione, l'estinzione del reato per prescrizione.
  • In casi simili è fondamentale documentare e provare tempestivamente eventi straordinari e la loro imprevedibilità, nonché valutare con cura il calcolo della prescrizione (dies a quo, termini di comporto, sospensioni e disciplina applicabile) per verificare la possibile estinzione del reato.

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