Cassazione Penale, Sentenza n. 22812/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per vari motivi: 1) vizio di motivazione relativo all'esistenza delle operazioni fatturate (capo A), lamentando la mancata escussione del parroco e la presenza di dichiarazioni de relato; 2) vizio di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo che l'intento era solo di ridurre l'uscita di liquidità; 3) vizio di motivazione e mancata disposta perizia circa la sovrafatturazione connessa alla cessione immobiliare (capi B e C), nonostante una stima prodotta per il mutuo; 4) vizio di motivazione sul capo D (occultamento o distruzione delle scritture contabili), con critica per non avere escusso STAGNO Calogero ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e con richiamo alla produzione tardiva di documenti; 5) censura sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, con richiamo all'atteggiamento collaborativo e all'assenza di vantaggio indebito per la societa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito e, quindi, la responsabilita' degli imputati per i reati contestati: emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo A a carico di STAGNO Massimo; capo B a carico di STAGNO Antonello), dichiarazione infedele (capo C a carico di STAGNO Antonello) e occultamento o distruzione di scritture contabili (capo D a carico di STAGNO Antonello). La Corte ha ritenuto legittime le scelte probatorie dei giudici di merito (inclusa l'utilizzazione degli elementi raccolti in sede di verifica e della stima bancaria), ha escluso l'obbligo di disporre perizia nel caso concreto, ha confermato l'impossibilita' di ritenere decisiva la tardiva produzione documentale e ha rigettato la richiesta di riassumere l'istruttoria con escussione di STAGNO Calogero. Sono state confermate altresi' l'esclusione delle attenuanti generiche e le determinazioni in ordine alla pena come risultanti dalla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, cod. proc. pen.
Il divieto di utilizzare la testimonianza indiretta impone che la richiesta di escussione delle persone richiamate da un teste sia formulata immediatamente; tardivita' della richiesta rende inammissibile la prova integrativa e non puo' fondare l'annullamento della decisione.
Norma richiamata dalla difesa per chiedere l'escussione del testimone indicato; la Corte ha ritenuto l'eventuale escussione non necessaria alla luce del complesso delle altre risultanze e della loro valutazione, per cui la mancata escussione non comporta vizio della motivazione.
Riferimento alle regole sulle attenuanti generiche: il giudice del merito esercita un sindacato di fatto nel valutare la loro concedibilita', motivazione che in Cassazione e' sindacabile solo per manifesta illogicita' o contraddittorieta'; nel caso la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione per la personalita' e la reiterazione delinquenziale.
Giurisprudenza - Sez. 1, Rumbo
Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 - 04
Principio applicato in tema di testimonianza indiretta: la richiesta di escussione delle persone cui il teste si e' riferito deve essere proposta nel corso dell'udienza in cui il teste ha reso la dichiarazione.
Giurisprudenza - Sez. 3, Tosi
Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162 - 01
Principio secondo cui, ai fini del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non e' necessario che il fine di favorire l'evasione fiscale sia esclusivo; e' sufficiente che esso concorra con altri fini dell'agente.
Giurisprudenza - Sez. 3, Ferrigni
Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 - 01
Principio secondo cui l'impossibilita' di ricostruire redditi o volume d'affari in conseguenza di distruzione o occultamento di scritture non deve essere interpretata in senso assoluto; puo' essere ricostruita la documentazione anche mediante acquisizione da terzi.
Giurisprudenza - Sez. 2, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01
Richiama il principio sulla limitazione della censura in cassazione ai soli vizî della motivazione che siano mancanti, manifestamente illogici o contraddittori; non e' consentito riaprire la valutazione di merito circa l'apprezzamento della prova.
Giurisprudenza - Sez. 5, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01
Principio secondo cui la valutazione sulle attenuanti generiche e' di merito e quindi in Cassazione sindacabile solo per motivazioni contraddittorie o manifestamente illogiche; la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici conforme a questo principio.
Massime di principio
- La richiesta di escussione di persone richiamate da un teste e' efficace solo se formulata immediatamente in udienza; le richieste tardive difficilmente possono fondare l'annullamento di una decisione.
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non e' richiesto che il fine di favorire l'evasione fiscale sia esclusivo: la coesistenza di un fine personale non esclude la configurabilita' del reato.
- La Corte puo' ritenere superflua una perizia quando esistono valutazioni alternative ritenute attendibili, come una stima bancaria prodotta per l'erogazione di un mutuo.
- La tardiva produzione di documenti non e' di per se sufficiente a dimostrare la buona fede; la sospetta tempistica e la genericita' della denuncia sulle scritture smarrite possono portare alla ritenuta responsabilita'.
- In Cassazione e' preclusa la rinnovazione del giudizio di merito: le censure che puntano a diversa valutazione della prova sono inammissibili se non indicano vizi di motivazione manifesti o contraddittori.
- La concessione delle attenuanti generiche rimane un giudizio di merito e puo' essere esclusa per fatti concreti quali la reiterazione di comportamenti illeciti e il profilo personale dell'imputato.
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