Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22813/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole di illecita detenzione di cocaina (art. 73 TU Stup.), deducendo due motivi: 1) violazione di legge (art. 73, comma 7, TU Stup.) e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del "ravvedimento operoso"; 2) violazione di legge (art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p.) e correlato vizio di motivazione. Il ricorso è stato poi rinunciato dallo stesso ricorrente mediante atto depositato telematicamente e autenticato dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, essendo la rinuncia formalmente valida. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. anche nei casi di inammissibilità per rinuncia (richiamando orientamento giurisprudenziale). I motivi materiali (sul ravvedimento operoso e sulle presunte violazioni procedurali) non sono stati esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 73 TU Stup.

    Nel ricorso si invocava la previsione relativa alle circostanze attenuanti (ravvedimento operoso), ma la Corte non ha esaminato il merito poiché il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma pertinente alla doglianza processuale; non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 81 c.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; anch'esso non è stato oggetto di decisione di merito per via della rinuncia.

  • art. 23 co. 8 DL n. 137/2020

    La causa è stata trattata secondo la procedura prevista dal comma richiamato (modalità di trattazione del ricorso).

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia, effettuata con le formalità prescritte, determina l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per ritenere dovuta la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato a confronto: la Corte ha ritenuto che non sussistano ragioni logiche per un diverso trattamento rispetto alle ipotesi previste da tale norma, a sostegno della condanna pecuniaria.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 5185 del 18/12/2014 - dep. 04/02/2015, Rv. 262478 - 01

    Precedente che ha sancito un principio analogo (inammissibilità per rinuncia con statuizione sulla Cassa delle ammende) utilizzato per fondare la decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se effettuata con le formalità prescritte (sottoscrizione del ricorrente e autenticazione del difensore, deposito telematico ove richiesto), determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia si applicano le conseguenze processuali tipiche dell'inammissibilità, comprese le spese e, salvo elementi che escludano colpa, la condanna alla Cassa delle ammende.
  • La presenza di questioni sostanziali (es. riconoscimento di attenuanti sostanziali o vizi di motivazione) resta senza soluzione da parte della Corte di Cassazione se il ricorrente rinuncia all'impugnazione; per far valere tali questioni è necessario non rinunciare e curare la correttezza formale del ricorso.
  • Non esiste, secondo l'orientamento richiamato, una differenziazione nel trattamento sanzionatorio tra le diverse cause di inammissibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.: la Cassa delle ammende può essere ordinata anche in caso di rinuncia valida.
  • Per evitare effetti sfavorevoli, un ricorrente deve valutare attentamente le conseguenze della rinuncia e, se l'intento è ottenere un esame di merito, deve astenersi dal rinunciare e assicurarsi della correttezza formale del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.