Cassazione Penale, Sentenza n. 22807/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per reati ambientali (artt. 269, 136, 137 e 256 d.lgs. 152/2006) relativi allo svolgimento, da parte della ditta "Naturalmente Puglia s.r.l.", di attività di lavorazione e segagione di pietre estratte da cava senza autorizzazione per le emissioni in atmosfera, per gli scarichi e per la gestione/smaltimento dei fanghi/rifiuti. Il ricorrente contestava: 1) la necessità dell'autorizzazione unica ambientale/autorizzazione alle emissioni (sostenendo trattarsi di modifica non sostanziale di impianto preesistente e invocando la deroga di cui all'art. 268, comma 1, lett. m-bis); 2) l'assenza di prove su scarichi di acque reflue industriali e l'innocuità delle acque impiegate; 3) che i fanghi fossero materiali inerti/riutilizzati (sottoprodotti) e comunque consegnati a ditta autorizzata, perciò non rifiuti sanzionabili ai sensi dell'art. 256; 4) illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della non applicazione della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, rilevando l'impossibilità di sindacare in sede di legittimità gli accertamenti di fatto svolti in merito all'attività non autorizzata di lavorazione (autorizzazione regionale limitata alla coltivazione della cava e non alla lavorazione) e alla qualificazione dei fanghi come rifiuti, essendo comprovato il conferimento a ditta autorizzata. Ha inoltre ritenuto che, ai fini del reato relativo alle emissioni in atmosfera, rileva la potenzialità dell'impianto a produrre immissioni inquinanti e non è determinante la mera presenza di sistemi di abbattimento posti dall'interessato. Quanto alle attenuanti generiche e alla particolare tenuità, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ne ha escluso il riconoscimento per la durata e gravità delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Per la costruzione, localizzazione e gestione di un impianto che, anche in via potenziale, può dar luogo ad emissione inquinanti nell'aria occorre l'autorizzazione regionale, non essendo sufficiente l'esistenza di un idoneo sistema di depurazione ed abbattimento. Il controllo sulla rispondenza dei dispositivi tecnologici adottati alla necessità di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, è affidata alla P.A. e non all'interessato
La Corte interpreta l'art. 269 nel senso che la semplice predisposizione o potenzialità dell'impianto a emettere inquinanti rende necessaria l'autorizzazione regionale, anche se esistono sistemi di abbattimento; non rileva la sola idoneità tecnica autonoma dell'interessato a contenere le emissioni
Richiamato nel contesto delle immissioni in atmosfera: la configurabilità del reato non richiede la dimostrazione strumentale e quantitativa delle sostanze immesse quando sussistono elementi concreti sulla potenzialità e predisposizione dell'impianto a emettere
Collegato alla disciplina sulle emissioni in atmosfera, richiamato dalla motivazione insieme all'art. 136 per sostenere la necessità dell'autorizzazione
"I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre, quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione, devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica."
La Corte ha ritenuto i fanghi come rifiuti perché erano stati allontanati dall'impianto e affidati a terzi per smaltimento/trattamento; quindi non potevano essere qualificati come sottoprodotti e ricadevano nella normativa sui rifiuti (art. 256)
D.lgs. 152/2006, art. 268, comma 1, lett. m-bis
La deroga evocata dal ricorrente non è applicabile quando l'attività di lavorazione non rientra nell'autorizzazione regionale posseduta (che riguardava solo la coltivazione della cava) e quando è dimostrata l'attività di trattamento/avvio a smaltimento dei materiali
Richiamato in relazione alla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per applicarla in presenza di reiterazione e gravità delle condotte
Le attenuanti generiche sono di stretta valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacarne solo in presenza di vizi logico-giuridici, che qui non risultano
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato solo come norma procedurale applicata per il trattamento del ricorso
Massime di principio
- La mera presenza di sistemi di abbattimento o di depurazione predisposti dall'interessato non esime dall'obbligo di autorizzazione: ciò che conta è la potenzialità dell'impianto a generare emissioni inquinanti e la competenza della P.A. a verificarne l'idoneità
- I fanghi o residui derivanti da lavorazioni diventano rifiuti quando sono destinati a smaltimento o a successive attività esterne al ciclo produttivo; per qualificare un materiale come sottoprodotto è necessario dimostrare il mantenimento all'interno del ciclo produttivo e l'effettivo riutilizzo
- L'assenza di misurazioni strumentali delle emissioni non impedisce la configurabilità del reato ambientale se esistono elementi di fatto che attestano la disponibilità/uso di impianti suscettibili di emissione
- La titolarità di una autorizzazione per l'attività di coltivazione della cava non copre automaticamente attività differenti (es. segagione e lavorazione) che richiedono autonomi titoli abilitativi ambientali
- Onere della prova a carico dell'imputato: per sfuggire alla qualificazione di rifiuto o all'obbligo di autorizzazione, il soggetto deve fornire elementi probatori concreti e verificabili sul riutilizzo interno dei materiali o sull'assenza di emissioni/scarichi
- Le circostanze attenuanti generiche e la particolare tenuità del fatto sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e difficilmente ribaltabili in Cassazione se adeguatamente motivate sulla base della gravità e durata delle condotte
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