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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6281/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a due immobili di proprietà del ricorrente; il ricorrente deduceva la decadenza del Comune dal potere impositivo e, soprattutto, la natura pertinenziale delle aree contestate. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504/1992 perché l'onere di indicare la pertinenzialità non graverebbe sul contribuente o sarebbe emendabile in giudizio (richiamando Sez. U. n. 13378/2016), (2) la rilevanza dell'accatastamento unitario, (3) la pertinenzialità si fonda su esigenze reali e non richiede opere fisse di difficile rimozione, (4) l'edificabilità dell'area è irrilevante ai fini della pertinenzialità, (5) difetto di motivazione della sentenza impugnata e (6) omesso esame del fatto decisivo consistente nell'impossibilità di qualsiasi ulteriore sviluppo edificatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale: per l'ICI (e per l'IMU secondo giurisprudenza richiamata) il riconoscimento dello status di pertinenziale richiede la specifica denuncia/dichiarazione del contribuente, trattandosi di una scelta di destinazione (elemento soggettivo) e non di una mera dichiarazione di scienza; pertanto la possibilità di emendare in giudizio, prevista in altro contesto (imposte sui redditi) non si estende al rapporto di pertinenzialità ICI. Per effetto del rigetto del primo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; la Corte ha altresì dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quarter, d.P.R. n.115/2002 (testo parzialmente trascritto nel dispositivo).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    La Corte interpreta la norma come implicante che il riconoscimento dell'esenzione per pertinenzialità deriva dalla specifica denuncia/dichiarazione del contribuente; l'onere di indicare la pertinenzialità grava sul contribuente e l'omissione è rilevante ai fini dell'imposizione.

  • codice civile, art. 817

    Richiamato per spiegare che la pertinenzialità dipende anche dalla scelta di destinazione del proprietario (elemento soggettivo): la destinazione duratura di un bene a servizio di un altro è frutto di una volontà del titolare del diritto.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53 (conv. l. n. 248/2006)

    art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 conv. l. n. 248/2006

    Richiamato per affermare che, nonostante l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione ICI dal 18/12/2007, restano fermi gli adempimenti relativi alle riduzioni d'imposta; la Corte ne trae la conseguenza che, ai fini dell'esclusione dall'autonoma imponibilità di un'area come pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione del contribuente.

  • art. 360 cod. proc. civ., commi rilevanti

    art. 360, comma 1, nn. 3-4-5

    Strumento processuale richiamato per inquadrare i motivi di ricorso (vizi di motivazione, violazione di norme, omesso esame di fatto decisivo). La Corte valuta tali censure e le dichiara assorbite o infondate in ragione della regola sulla dichiarazione di pertinenzialità.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8

    artt. 2 e 8 d.P.R. n. 322/1998

    Citati a proposito del regime di correzione/integrazione delle dichiarazioni nelle imposte sui redditi; la Corte distingue tale disciplina dal regime ICI, affermando che la possibilità di integrare la dichiarazione in giudizio (riconosciuta per le imposte sui redditi) non si estende al caso della pertinenzialità ICI.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introd. legge n. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

  • norme procedurali su udienza a distanza (d.l. n. 198/2022, art. 8; d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis; d.l. 30/12/2021 n. 228, art. 16, comma 1)

    art. 8 d.l. n. 198/2022; art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020; art. 16, comma 1 d.l. n. 228/2021

    Norme procedurali che hanno consentito la celebrazione dell'udienza pubblica senza la partecipazione delle parti (per effetto delle proroghe e della disciplina emergenziale).

Massime di principio

  • Per ICI/IMU la qualificazione di area come pertinenziale richiede la specifica dichiarazione/denuncia da parte del contribuente: l'omissione di tale indicazione nella dichiarazione impedisce, di norma, di far valere il vincolo di pertinenzialità per la prima volta in sede contenziosa.
  • Il principio delle Sezioni Unite sulla possibilità di correggere/integrare in giudizio le dichiarazioni (elaborato nel contesto delle imposte sui redditi) non è automaticamente estendibile alle imposte patrimoniali comunali con riferimento alla pertinenzialità.
  • La pertinenzialità è fondata sia su elementi oggettivi (destinazione durevole, funzionalità) sia su un elemento soggettivo (la scelta di destinazione del proprietario): per questo l'atto formale del contribuente è rilevante.
  • In controversie analoghe è essenziale che il contribuente documenti la pertinenzialità fin dalla prima fase amministrativa o nella denuncia/dichiarazione; la mera prova in giudizio è, di regola, insufficiente se non è stata effettuata la relativa denuncia.
  • Questioni accessorie (accatastamento unitario, edificabilità, presenza o meno di opere) possono avere rilievo probatorio sulla natura funzionale dell'area, ma non superano l'impedimento derivante dalla mancata dichiarazione: pertanto tali argomenti, se non supportati dalla preventiva denuncia, difficilmente consentono il successo.
  • Proceduralmente, nelle controversie tributarie successive al periodo emergenziale, è possibile che l'udienza si svolga senza partecipazione delle parti secondo le disposizioni normative vigenti; tuttavia ciò non influisce sul merito della valutazione delle prove relative alla pertinenzialità.

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