Cassazione Civile, Ordinanza n. 06343/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di intimazione relativo alla tassa automobilistica 2009. La lite ruota attorno alla pretesa prescrizione del credito e, in particolare, alla validità della notifica della cartella di pagamento presupposta e di una precedente intimazione di pagamento notificata nel 2017, che i giudici di merito hanno ritenuto idonea a interrompere la prescrizione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la ritenuta validità della notificazione dell’intimazione del 2017, sostenendo che la notifica ex art. 143 c.p.c. fosse stata eseguita senza i presupposti, perché la residenza anagrafica risultava ancora nel Comune di Salerno e l’agente notificatore non avrebbe svolto le ricerche necessarie per verificare una irreperibilità assoluta; ha inoltre contestato la validità dell’attestazione di affissione all’Albo Pretorio perché priva di sottoscrizione. Con il secondo motivo ha denunciato la prescrizione triennale del credito, affermando che, tra la notifica della cartella nel 2014 e l’intimazione del 2019, era decorso il termine estintivo. Con il terzo motivo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, assumendo che la CTR avesse dapprima rilevato l’assenza di ricerche del notificatore e poi, contraddittoriamente, avesse concluso per la validità della notifica sulla base di una generica 'visura'.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto a una rivalutazione del merito e, quanto alla doglianza sulla sottoscrizione dell’attestazione di affissione, perché la questione era stata dichiarata nuova dai giudici di appello e tale statuizione non era stata specificamente censurata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva già ritenuto rituale la notifica dell’intimazione del 2017, con conseguente mancata maturazione della prescrizione prima dell’intimazione del 2019. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la CTR aveva esplicitato, sia pure sinteticamente, di aver tratto il proprio convincimento dalla visura e dalle indicazioni contenute nella relata, raggiungendo il minimo costituzionale di motivazione. Non sono state liquidate spese, perché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione violazione di legge e nullità della sentenza, ma non di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito o delle prove.
la notificazione secondo tale schema richiede i presupposti dell’irreperibilità assoluta; la Corte richiama però la valutazione di merito sulla ritualità della notifica compiuta dalla CTR.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti della riscossione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
in materia tributaria la notificazione al contribuente irreperibile presuppone le verifiche richieste dalla disciplina; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che la procedura fosse valida sulla base della relata e della visura.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del credito; la Corte non accoglie la censura perché la notifica interruttiva del 2017 è stata ritenuta valida.
il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza è del tutto priva di motivazione o la motivazione è apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere la motivazione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 111 Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; non è sindacabile in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge, quando il reale obiettivo è ottenere una nuova valutazione delle prove e della ritualità delle notifiche.
- La nullità della motivazione ricorre solo quando la sentenza sia del tutto priva di ragioni, presenti un contrasto irriducibile o una motivazione meramente apparente; non basta un motivato dissenso della parte sul contenuto della decisione o una pretesa insufficienza argomentativa.
- Se il giudice di merito ritiene valida una notifica interruttiva della prescrizione, la censura sulla prescrizione del credito cade, perché il decorso del termine viene interrotto dall’atto ritenuto ritualmente notificato.
- Una questione dichiarata nuova dal giudice di appello non può essere utilmente riproposta in cassazione senza una specifica critica alla ratio della declaratoria di novità.
- Nel controllo di legittimità, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere, anche sinteticamente, le ragioni del decisum e le fonti del convincimento del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06344/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06345/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06346/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06347/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06348/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →