Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2011, riferita a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi per un importo complessivo di Euro 25.203,92. La società concessionaria in leasing ha sostenuto di non essere legittimata passivamente al pagamento del tributo, perché per quel periodo la tassa sarebbe stata dovuta esclusivamente dall'utilizzatore del veicolo. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contestando la ritenuta legittimazione attiva/passiva della Regione; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 99/2009, come interpretato autenticamente dall'art. 9, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015 e dall'art. 10, comma 7, D.L. n. 113/2016, sostenendo che, nel caso di leasing di autoveicolo, il concedente non fosse solidalmente obbligato con l'utilizzatore per la tassa automobilistica dovuta nell'anno 2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva confermato la cartella sul presupposto della solidarietà tra concedente e utilizzatore. Decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente e ha disposto l'annullamento delle cartelle di pagamento. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale nel corso del processo; la Regione è stata invece condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Invocato come parametro di censura del giudizio di merito; la Corte non lo esamina perché il motivo relativo è assorbito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come vizio denunciato nel primo motivo; assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 7, comma 2, legge 23 luglio 2009, n. 99
Interpretato nel senso che, per i rapporti d'imposta nel periodo 15 agosto 2009-15 giugno 2016, non fonda una solidarietà del concedente leasing, ma si coordina con la regola dell'esclusiva soggettività passiva dell'utilizzatore.
art. 9, comma 9-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 conv. L. 6 agosto 2015, n. 125
Norma di interpretazione autentica ritenuta efficace per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore del veicolo in leasing.
art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 conv. L. 7 agosto 2016, n. 160
Richiamato nel passaggio sulla questione di costituzionalità; la Corte lo considera non ostativo all'applicazione della norma interpretativa per il periodo anteriore alla sua efficacia.
art. 10, comma 7, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 conv. L. 7 agosto 2016, n. 160
Ha reintrodotto pro futuro la regola per cui, in caso di locazione finanziaria del veicolo, il soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
artt. 3 e 53 Cost.
Citati nel richiamo alla decisione della Corte costituzionale che ha escluso l'illegittimità delle norme sulla tassa automobilistica in leasing.
Massime di principio
- In tema di tassa automobilistica gravante su veicoli concessi in locazione finanziaria, per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016 il soggetto passivo esclusivo è l'utilizzatore, con esclusione della solidarietà del concedente.
- La norma di interpretazione autentica che individua l'utilizzatore come unico soggetto passivo opera anche per i rapporti d'imposta sorti nel periodo antecedente all'entrata in vigore della disciplina del 2016, se il periodo rientra nell'arco temporale coperto dalla disposizione interpretativa.
- Quando la questione di diritto è già coperta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, annullando l'atto impositivo.
- L'accoglimento del motivo di ricorso che investe la regola sostanziale decisiva rende assorbite le ulteriori censure che mirano a profili processuali o comunque non più influenti sull'esito della lite.
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