Cassazione Civile, Ordinanza n. 06345/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle per TARSU e tasse automobilistiche, deducendo in origine la mancata notificazione delle cartelle prodromiche e la prescrizione dei crediti. Nel giudizio di rinvio, dopo un primo intervento della Cassazione che aveva censurato l'omessa pronuncia sulla prescrizione successiva, la Corte territoriale aveva accolto la domanda solo per alcune cartelle, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, e l'aveva rigettata per le altre. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che anche una ulteriore cartella TARSU notificata nel 2009 era prescritta al momento dell'intimazione del 2015 e che un'altra cartella doveva essere annullata per mancanza della prova della notifica; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, assumendo che la Corte di rinvio non potesse compensare anche tali spese; 3) violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 91-92 c.p.c., per avere la Corte compensato le spese nonostante l'esito complessivamente favorevole della lite per la contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato in realtà come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione preclusa nel giudizio di legittimità; ha respinto il secondo motivo, affermando che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che non vi era omessa pronuncia; ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese poiché il ricorso originario era stato accolto solo in parte e conteneva più capi autonomi, sicché ricorreva una forma di soccombenza reciproca. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese in cassazione perché le controparti erano rimaste intimate, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
La ricorrente lo invocava in tema di interruzione della prescrizione; la Corte non entra nel merito della censura perché la dichiara inammissibile come richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi ogni decisione su un capo autonomo della domanda; nella specie la Corte di merito aveva deciso sulle spese, sicché non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro dedotto per le censure di violazione/falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente sussunto in tale norma, mirasse in realtà a una rivalutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla Corte in via generale per il vizio di omessa pronuncia, ma escluso nel caso concreto.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Invocato insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c. per contestare la compensazione delle spese nel processo tributario; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di compensazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per il principio di soccombenza; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse violazione, valorizzando la soccombenza reciproca parziale.
art. 92 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa sotto la veste formale della violazione di legge; quando la doglianza investe l'apprezzamento del materiale istruttorio, la censura è inammissibile se non viene dedotto specificamente l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette qualsiasi decisione su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non ricorre quando la questione sia stata comunque definita, anche implicitamente, con la pronuncia resa.
- La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo per violazione del divieto di porle a carico della parte vittoriosa, mentre la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.
- Quando una domanda è articolata in più capi autonomi e soltanto alcuni vengono accolti, la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio.
- In materia di prescrizione dei crediti tributari, la contestazione in cassazione deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla data di notifica degli atti interruttivi; se la doglianza richiede una rilettura delle risultanze documentali, essa non è scrutinabile come violazione di legge.
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