Cassazione Civile, Ordinanza n. 03441/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2015 nei confronti di una società. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ma il ricorso era stato rigettato. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame, ritenendo provata dalla società la produzione esclusiva di imballaggi terziari e il conseguente avvio allo smaltimento in proprio tramite ditte del settore. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulla tassa rifiuti e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la natura di rifiuti speciali dei materiali prodotti e il loro avvio a recupero, in realtà non documentati; con il secondo ha denunciato violazione del principio sull'onere della prova in materia tributaria, assumendo che la contribuente non avesse dimostrato i presupposti per l'esenzione. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, cioè della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello; inoltre ha osservato che il vizio motivazionale, nella formulazione attuale, richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di singoli elementi istruttori. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, sia perché privo dell'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate, sia perché riproponeva la medesima critica alla valutazione del materiale probatorio. La Corte ha aggiunto che la CTR non aveva comunque invertito l'onere della prova, avendolo correttamente posto a carico della contribuente e avendo poi ritenuto che esso fosse stato assolto. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dell'esenzione TARI/tributo sui rifiuti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura i motivi come attacchi alla ricostruzione del fatto.
art. 7 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dal ricorrente in tema di qualificazione dei rifiuti; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta alla rivalutazione delle prove.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che il giudice di merito ha operato un ragionamento presuntivo basato su elementi fattuali valutati come dotati di capacità rappresentativa.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge non può essere usata per contestare la ricognizione del fatto concreto; il vizio ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o illogicità della motivazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione agli oneri di specifica indicazione del fatto storico e dei dati processuali nel motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
La Corte osserva che il secondo motivo era anche carente nella specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c., per i requisiti di ammissibilità del motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo.
Cita il procedimento camerale con proposta del relatore e regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il mezzo è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di dedurre l'omesso esame di mere risultanze istruttorie.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Viene richiamato come fonte della riformulazione restrittiva dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito mascherare sotto la rubrica della violazione di legge o del vizio motivazionale una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non già la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la contestazione del convincimento probatorio del giudice.
- Il motivo per violazione di legge deve confrontarsi con la fattispecie astratta normata, mentre la critica alla ricostruzione della fattispecie concreta appartiene al diverso piano del vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti.
- In materia tributaria, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o agevolazione grava sul contribuente, ma se il giudice di merito ritiene che tale onere sia stato assolto, la censura in cassazione non può risolversi in una mera rilettura delle prove.
- È inammissibile il ricorso che non indichi con precisione i fatti storici omessi, i dati da cui risultano, il momento del loro dibattito processuale e la loro decisività.
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