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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27501/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione, nei primi anni '90, di un pegno su titoli e valori mobiliari in favore di un istituto di credito a garanzia di esposizioni debitorie di varie società. La costituente sosteneva che la garanzia fosse originariamente nulla o inesistente per mancato rispetto delle formalità previste dalla disciplina sui valori mobiliari, per indeterminatezza o indeterminabilità del credito garantito e per l'illegittima escussione di titoli diversi da quelli inizialmente conferiti, in assenza di un valido patto di rotatività o comunque senza le necessarie formalità e senza sufficiente specificazione dei beni sostitutivi. Contestava inoltre l'incameramento delle somme transitate su due conti correnti intestati a lei, ritenuti dalla banca conti di mero transito collegati al pegno. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) nullità della sentenza per partecipazione al collegio di appello di un giudice ausiliario; 2) violazione della disciplina del pegno su valori mobiliari e delle norme codicistiche sul pegno, assumendo che la mancata iscrizione del vincolo nel registro dei vincoli impedisse la costituzione della garanzia; 3) violazione delle norme sul pegno e sulla circolazione dei titoli per avere la corte ritenuto legittima la sostituzione dei titoli in base al patto di rotatività senza ulteriori formalità; 4) violazione delle norme sulla validità del contratto e del pegno per indeterminatezza del credito garantito e per clausola omnibus; 5) omessa pronuncia sulla nullità delle scritture costitutive del pegno ex art. 1419 c.c. e difetto di motivazione; 6) censura subordinata sulla ritenuta validità degli atti di pegno e sull'escussione di crediti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nelle scritture integrative; 7) nullità o difetto di motivazione sull'acquisizione delle somme presenti sui due conti correnti. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto infondata la doglianza sulla composizione del collegio per la disciplina transitoria dei giudici ausiliari; ha affermato che il pegno era validamente costituito con scrittura privata dotata di data certa e che la mancata iscrizione incideva solo sull'opponibilità ai terzi, non sulla validità inter partes; ha ritenuto valido il patto di rotatività e non necessarie ulteriori formalità per la sostituzione dei titoli entro il valore originario; ha giudicato sufficientemente individuati i crediti garantiti e implicitamente infondata la censura sulla clausola omnibus; ha reputato inammissibile la doglianza che sollecitava un nuovo esame del merito sui crediti effettivamente garantiti; ha confermato la motivazione sulla natura dei conti come conti di transito indisponibili, collegati al pegno. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva già respinto l'impugnazione della garante. Ha ritenuto valida ed արդյունավետ la costituzione del pegno su titoli e valori mobiliari, ha escluso che la mancata iscrizione del vincolo nel registro ne determinasse la nullità, ha considerato legittimo il patto di rotatività e ha confermato la possibilità per la banca di acquisire il ricavato dei titoli e le somme transitate sui conti correnti di mero transito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stata dichiarata soccombente, è stato disposto anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in adunanza camerale e per la riserva del deposito dell'ordinanza.

  • L. n. 289 del 1986, art. 7

    la mancata iscrizione del pegno nel registro previsto dalla norma non incide sulla validità del negozio tra le parti, ma solo sulla sua opponibilità ai terzi.

  • artt. 2784, 2785, 2786 c.c.

    richiamati in tema di costituzione del pegno e di spossessamento; la Corte ha ritenuto validamente costituita la garanzia mediante scrittura privata e trasferimento dei titoli, con patto di rotatività.

  • art. 2787 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova e individuazione del credito garantito; la Corte ha ritenuto sufficientemente individuati i crediti nelle scritture prodotte.

  • artt. 1325, 1346, 1418, 1419, 1423 c.c.

    invocati per la nullità degli atti costitutivi del pegno e della clausola omnibus; la Corte ha escluso la nullità, ritenendo la garanzia determinata e riferita a titoli e crediti ben individuati.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata comunque esaminata implicitamente dalla motivazione complessiva.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la mancanza assoluta di motivazione.

  • d.lgs. n. 58 del 1998

    ritenuto inapplicabile ratione temporis, perché successivo alla costituzione del pegno.

  • d.lgs. n. 213 del 1998

    ritenuto inapplicabile ratione temporis, perché successivo alla costituzione del pegno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Il pegno su titoli può ritenersi validamente costituito tra le parti mediante scrittura privata con data certa e trasferimento dei titoli, anche se l'adempimento delle formalità di iscrizione previste dalla disciplina speciale incide solo sull'opponibilità ai terzi e non sulla validità del vincolo inter partes.
  • Il patto di rotatività del pegno è ammissibile quando derivi da un accordo scritto di data certa che preveda sin dall'origine la variabilità dell'oggetto della garanzia; in tal caso la sostituzione dei titoli entro il limite di valore originariamente convenuto non richiede nuove stipulazioni o ulteriori formalità costitutive.
  • Per contestare l'individuazione del credito garantito o la validità della clausola che delimita l'estensione della garanzia, non è sufficiente un richiamo generico alla nullità: occorre confrontarsi con il contenuto concreto delle scritture costitutive e integrative, dalle quali può emergere una sufficiente determinabilità del credito e dei soggetti garantiti.
  • La doglianza di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti comunque presa in considerazione, anche implicitamente, dalla motivazione complessiva della decisione.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto il profilo della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali compiute dal giudice di appello.
  • Se il giudizio di merito accerta che determinate somme sono transitate su conti correnti aperti come meri conti di transito, strumentali alla gestione del ricavato dei titoli dati in pegno, tali somme possono essere legittimamente acquisite a soddisfacimento della garanzia, ove ciò sia coerente con l'accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MateriePegno e ipotecaImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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