Cassazione Civile, Ordinanza n. 10780/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS a seguito di verbale ispettivo, con cui l'Istituto chiedeva contributi e somme aggiuntive per un diverso inquadramento contributivo della società e per i contributi asseritamente dovuti sull'indennità sostitutiva del preavviso riferita a lavoratori coinvolti in una procedura di mobilità ex legge n. 223 del 1991. In primo grado l'opposizione della società era stata accolta integralmente; in appello, invece, la decisione era stata riformata solo parzialmente, qualificando la fattispecie come evasione contributiva e non come mera omissione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388 del 2000. L'INPS ricorre in cassazione deducendo violazione della normativa sulla base imponibile contributiva e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che la rinuncia dei lavoratori all'indennità sostitutiva del preavviso, intervenuta in una transazione collegata alla cessazione del rapporto, non incide sull'obbligo contributivo, perché l'indennità era comunque dovuta. La società resiste e propone ricorso incidentale, censurando la qualificazione in termini di evasione contributiva, assumendo che l'erronea applicazione dell'aliquota o della disciplina contributiva non integri evasione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale dell'INPS e rigetta il ricorso incidentale della società. Cassa la sentenza impugnata nella parte oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi al principio per cui l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta, resta imponibile a fini contributivi anche se il lavoratore vi abbia rinunciato nell'ambito di una transazione, salvo che la rinuncia costituisca una posta autonoma e novativa, solo occasionalmente collegata al rapporto di lavoro. La Corte demanda al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese. Inoltre dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000
viene richiamato quale parametro per distinguere omissione ed evasione contributiva; la Corte ritiene infondata la tesi della sola omissione e conferma che la condotta può integrare evasione in presenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza.
art. 12 L. n. 153 del 1969
è richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla base imponibile contributiva, da interpretare nel senso che le somme dovute al lavoratore per istituti collegati al rapporto di lavoro concorrono alla contribuzione.
artt. 1 e 2 D.L. n. 692 del 1945
citati nel percorso normativo richiamato dal ricorrente come fonti originarie della disciplina della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
artt. 27 e 28 D.P.R. n. 797 del 1955
richiamati come testo unico recepente la disciplina della base contributiva.
art. 1, comma 4, D.L. n. 44 del 1985
richiamato nel complesso delle modifiche normative alla disciplina della base imponibile contributiva.
art. 1, comma 1, L. n. 876 del 1986
citato nel medesimo quadro normativo evocato dall'INPS.
art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 173 del 1988
richiamato nel percorso legislativo sulla retribuzione imponibile contributiva.
art. 2, comma 15, L. n. 335 del 1995
indicato tra le modifiche alla disciplina della base imponibile contributiva.
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 314 del 1997
richiamato come norma che ha sostituito la disciplina previgente sulla base imponibile contributiva.
art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 314 del 1997
"Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso..."
la Corte vi legge la volontà del legislatore di distinguere, ai fini contributivi, l'indennità sostitutiva del preavviso dalle altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, confermandone la regola di imponibilità.
art. 1, D.L. n. 338 del 1989
richiamato nel quadro normativo sulla retribuzione imponibile.
art. 2118 c.c.
è evocato per sostenere che l'indennità sostitutiva del preavviso è collegata al diritto al preavviso e, se dovuta, rileva anche sul piano contributivo.
art. 360 c.p.c., n. 3
indicato quale vizio denunciato nel ricorso principale per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale in Cassazione.
L. n. 223 del 1991
richiamata per descrivere la procedura di mobilità in cui si colloca l'accordo transattivo con i lavoratori.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte soccombente nel ricorso incidentale.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione previdenziale, l'indennità sostitutiva del preavviso resta imponibile quando sia dovuta in base al rapporto di lavoro, anche se il lavoratore abbia poi rinunciato alla relativa somma nell'ambito di una transazione.
- Nel determinare la base imponibile contributiva occorre guardare alla sostanza del collegamento con il rapporto di lavoro e non alla sola forma dell'assetto negoziale; somme intrinsecamente connesse al rapporto possono essere soggette a contribuzione anche se inserite in un accordo transattivo.
- La rinuncia del lavoratore ai propri diritti non incide automaticamente sull'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'ente previdenziale, perché rapporto retributivo e rapporto contributivo sono autonomi e distinti.
- La qualificazione tra omissione ed evasione contributiva richiede di verificare la presenza o meno degli adempimenti normativamente prescritti; la sola denuncia non veritiera o l'erronea applicazione dell'aliquota può integrare evasione, non mera omissione.
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