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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29885/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 7 ottobre 2021, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti al Tribunale di Siracusa in un processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei confronti di più imputati, ritenendo che dalla contestazione non emergesse un luogo certo se non un riferimento, contenuto in un provvedimento del GIP, allo sbarco a Pozzallo. Il Tribunale di Siracusa ha sollevato conflitto di competenza avverso il Tribunale di Catania sostenendo che Pozzallo ricade nel circondario del Tribunale di Ragusa e quindi la competenza territoriale non sarebbe di Siracusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il conflitto negativo insussistente e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa. La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile uno stallo processuale che giustificasse l'intervento regolatore della Corte, dal momento che il comportamento degli giudici implicava la segnalazione di un terzo giudice competente (Tribunale di Ragusa); quando il secondo giudice individua, anche implicitamente, un terzo giudice competente non sussiste conflitto negativo risolvibile dalla Corte, e la normale prosecuzione del procedimento può avvenire tramite la trasmissione degli atti. Perciò il conflitto è stato dichiarato insussistente e gli atti restituiti al Tribunale di Siracusa.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma citata fra i capi di imputazione relativi alla partecipazione a delitti, indicata solo ai fini del quadro fattuale e non oggetto di specifica interpretazione sul conflitto di competenza.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Citata tra le norme penali contestate; non è stata oggetto di specifica interpretazione rispetto al conflitto di competenza.

  • art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998

    comma 3 lett. a), b), d), 3-bis e 3-ter lett. b)

    Norma sostanziale contestata relativa all'immigrazione clandestina, utilizzata per descrivere la fattispecie; la Corte non entra nel merito della norma ma rileva che le condotte contestate si svolgevano in parti differenti del territorio e all'estero.

  • art. 4 legge n. 146 del 2006

    Aggravante contestata nella imputazione; citata nel quadro degli addebiti senza incidenza sulla decisione di competenza.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato aggiuntivo contestato a uno degli imputati; citato ai fini descrittivi della vicenda.

  • art. 8, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale: la Corte ha considerato che il riferimento allo sbarco a Pozzallo, ricadente nel circondario di un altro tribunale, ancorava la competenza territoriale e giustificava l'ulteriore scrutinio sulla competenza, ma ai fini del conflitto ha valutato l'assenza di stallo.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha seguito tale procedura in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Cass. Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020; Cass. Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011; Cass. Sez. 2, n. 19/10/2005

    La Corte ha richiamato principi consolidati secondo cui il conflitto di competenza esiste solo se crea uno stallo processuale indebolibile senza l'intervento della Corte regolatrice. Se il secondo giudice individua un terzo giudice competente, anche implicitamente, non c'è stallo e non sussiste conflitto regolabile dalla Corte.

Massime di principio

  • Il conflitto di competenza richiede uno stallo processuale reale: se i giudici si rimpallano la competenza tra loro senza indicare un terzo giudice competente sussiste conflitto negativo; se invece un giudice indica un terzo giudice competente, non sussiste lo stallo che giustifica l'intervento della Corte regolatrice.
  • La semplice discrepanza sulla competenza territoriale tra due tribunali non basta a fondare un conflitto se da una delle ordinanze emerge la volontà o l'indicazione di trasmettere o far proseguire il procedimento verso un terzo giudice.
  • Quando nella documentazione processuale esista anche un unico riferimento certo al luogo di commissione del reato (es. luogo di sbarco), tale riferimento può ancorare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. e deve essere valutato prima di dichiarare l'insussistenza o meno della competenza.
  • Le questioni di competenza vanno risolte privilegiando la prosecuzione del processo senza duplicazioni inutili: ove possibile si procede alla trasmissione degli atti al giudice indicato come competente piuttosto che creare nuove moltiplicazioni processuali.
  • Proceduralmente, la Corte regolatrice interviene solo quando il contrasto tra giudici determina un impedimento pratico alla prosecuzione del processo; se l'iter ordinario consente la normale prosecuzione, il conflitto sarà dichiarato insussistente.
  • In casi simili è opportuno che il giudice che riceve gli atti esprima chiaramente se ritiene competente un altro giudice; un'indicazione esplicita o implicita di un terzo giudice competente evita la costituzione di conflitto negativo e velocizza la soluzione procedurale.

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