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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30014/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA per l’anno 2005, emessa a seguito del mancato riconoscimento di un credito IVA formatosi nel 2003. L’Ufficio aveva ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa presentata nel 2006 e, conseguentemente, aveva negato il credito. I contribuenti, quali eredi del soggetto passivo, avevano impugnato la cartella ottenendo accoglimento in primo grado e in appello. In Cassazione l’Agenzia ha proposto un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto detraibile l’IVA a credito nonostante l’omessa dichiarazione del 2003. I controricorrenti hanno anche eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo non dimostrato che operasse il termine semestrale anziché quello lungo ex art. 327 c.p.c., poiché non risultava provata la data di notifica del ricorso introduttivo originario. Nel merito ha respinto il ricorso dell’Agenzia, affermando che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato quando, pur mancando la dichiarazione annuale del periodo di maturazione, l’eccedenza emerga da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari, sia esercitata entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo e siano provati i requisiti sostanziali del credito. La Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato, in fatto, il rispetto della cornice biennale e l’esistenza del credito IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata disposta condanna alle spese, e non è stato richiesto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    il deposito del ricorso notificato può essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica

    il deposito nel processo tributario serve all’ammissibilità del ricorso e non alla pendenza della lite; da esso non si ricava il termine di impugnazione della sentenza

  • art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il termine di impugnazione in relazione alla notifica del ricorso introduttivo e alla verifica della tempestività dell’appello/cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    applicato quale termine lungo per l’impugnazione in difetto di notificazione della sentenza, ma la sua operatività non è stata ritenuta dimostrata nel caso concreto

  • artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972

    invocati dall’Amministrazione per negare il diritto alla detrazione IVA; la Corte li legge alla luce del principio di neutralità dell’IVA e della rilevanza dei requisiti sostanziali del credito

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 comma 3

    richiamato dalla CTR per ritenere esercitabile il credito IVA entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte rileva che, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito del ricorso notificato non coincide con la pendenza della lite e non costituisce parametro per stabilire il termine di impugnazione della sentenza.
  • In mancanza di prova della notificazione della sentenza o di altri elementi che consentano di applicare un termine diverso, non può affermarsi la tardività dell’impugnazione solo sulla base del deposito del ricorso introduttivo di merito.
  • In materia di IVA, il principio di neutralità impone di riconoscere il diritto alla detrazione anche se manca la dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il credito emerga da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari, sia esercitato entro il termine del secondo anno successivo e siano provati i requisiti sostanziali dell’operazione imponibile.
  • Nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il giudice tributario non può negare la detrazione IVA quando risulti concretamente provato, o non contestato, che gli acquisti sono stati effettuati da soggetto passivo, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniControllo automatizzato
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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