Cassazione Civile, Ordinanza n. 07201/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2000 con cui l’amministrazione finanziaria contestò a una società agricola il mancato versamento di maggiori imposte IRAP e IVA, oltre sanzioni, assumendo che la produzione e vendita di latte "in nero" fossero state occultate mediante contratti di compravendita di vacche lattifere e di soccida ritenuti simulati, così da eludere il sistema delle quote latte dell’Unione europea. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente intervento di cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio rigettò l’appello della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 383-384 c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio non avesse rispettato i principi enunciati nella sentenza rescindente n. 10470/2016 e non avesse verificato correttamente i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA e l’effettivo ostacolo all’attività di controllo; 2) violazione dell’art. 34 d.P.R. 633/1972 e della normativa unionale, sostenendo che la detrazione nel regime speciale agricolo non potesse essere esclusa per mere irregolarità formali e che, comunque, i requisiti soggettivi e oggettivi per il regime speciale sussistevano; 3) violazione delle norme sulla simulazione e del riparto probatorio, contestando il potere del giudice tributario di accertare incidenter tantum la simulazione del contratto di soccida e ribadendo il diritto alla detrazione; 4) ulteriore violazione dell’art. 34 d.P.R. 633/1972 e di altre norme tributarie, insistendo che la simulazione del contratto non facesse venir meno il diritto alla detrazione una volta riconosciuta la natura agricola dell’operazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la sentenza rescindente e con il perimetro del giudizio di rinvio, nel quale il tema decisivo era verificare se la condotta della contribuente avesse creato ostacoli all’attività di controllo dell’ufficio: il giudice di rinvio aveva accertato che la mancata fatturazione e la simulazione dei contratti di compravendita e soccida avevano occultato le vendite di latte eccedentario, impedendo un controllo sostanziale dell’amministrazione, sicché era correttamente escluso il diritto alla detrazione ex art. 34 d.P.R. 633/1972. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: il giudice tributario può decidere incidentalmente questioni pregiudiziali di merito come la simulazione contrattuale, ma l’accertamento in fatto della simulazione non è sindacabile in cassazione; inoltre la censura sul diritto alla detrazione non si confrontava con la ratio della decisione impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento anche dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale vizio denunciato, ma la censura è stata respinta perché i motivi non si confrontavano con la decisione rescindente e con la ratio del rinvio
il giudizio di rinvio è stato qualificato come giudizio "chiuso", preclusivo di nuove questioni estranee al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972
il regime speciale di detrazione IVA in materia agricola è escluso quando la condotta del contribuente realizzi ostacoli all’attività di controllo dell’ufficio, anche se i requisiti soggettivi e oggettivi astrattamente sussisterebbero
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
il richiamo è stato ritenuto corretto come argomento analogico/descrittivo per equiparare comportamenti fraudolenti di occultamento a fatture false emesse per operazioni inesistenti
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice tributario può risolvere in via incidentale ogni questione pregiudiziale da cui dipenda la decisione, salvo eccezioni espressamente previste; la simulazione contrattuale rientra tra tali questioni
richiamato nel motivo, ma non è stato riconosciuto alcun errore decisivo nella sentenza impugnata
richiamati dalla ricorrente in tema di simulazione, ma la censura è stata respinta perché l’accertamento della simulazione in fatto non è sindacabile in cassazione
citato dalla ricorrente nel motivo sulla simulazione, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente, ma senza esito favorevole
invocato sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha risolto la questione soprattutto sul piano dell’ammissibilità e dell’insindacabilità dell’accertamento di fatto
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati nel quarto motivo, senza incidere sull’esito
art. 29 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo
richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo
richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la censura è ammissibile solo se si confronta con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; non è consentito introdurre questioni nuove o riproporre in modo astratto il tema del merito prescindendo dalla ratio del rinvio.
- In materia di IVA agricola, il diritto alla detrazione previsto dal regime speciale può essere escluso quando il contribuente ponga in essere condotte fraudolente o simulatorie idonee, valutate ex ante, a ostacolare l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, anche se formalmente siano in astratto presenti requisiti soggettivi e oggettivi.
- La valutazione dell’idoneità ostativa della condotta va compiuta ex ante: non rileva che, ex post, l’amministrazione sia poi riuscita a smascherare l’operazione, perché ciò non esclude che la frode fosse in concreto idonea a impedire o rendere difficile il controllo.
- Il giudice tributario può accertare incidenter tantum la simulazione di un contratto quando essa costituisce questione pregiudiziale di merito rilevante ai fini della decisione; tale accertamento di fatto, se congruamente compiuto dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.
- La mera allegazione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del regime speciale agricolo non è sufficiente a superare una decisione che abbia escluso la detrazione per la presenza di un occultamento fraudolento delle operazioni imponibili.
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