Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010, con cui gli erano stati contestati maggiori redditi pari a euro 35.000,00 e euro 50.000,00, oltre a un atto di contestazione sanzioni, in relazione a disponibilità finanziarie detenute in località qualificate come paradisi fiscali. La CTP di Modena aveva annullato solo l'atto sanzionatorio e rigettato il resto; la CTR dell'Emilia-Romagna aveva confermato la decisione, ritenendo adeguata la motivazione degli avvisi e applicabile il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2009, sostenendo che sia la presunzione di evasione sia il raddoppio dei termini sarebbero norme sostanziali non retroattive; con il secondo, la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, lamentando che l'avviso non riportasse il contenuto essenziale delle segnalazioni poste a base dell'accertamento e che tale carenza non potesse essere sanata dalla successiva produzione in giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non è retroattiva, mentre le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori, secondo il principio tempus regit actum. Ha ritenuto infondato, e in parte inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva accertato che il contenuto essenziale delle segnalazioni era già riportato nell'avviso; inoltre, ha ribadito che, in tema di accertamento per relationem, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale e che siano necessari a integrare la motivazione, mentre gli atti richiamati possono rilevare sul piano probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma 2; comma 2-bis; comma 2-ter
La presunzione di evasione di cui al comma 2 ha natura sostanziale e non è retroattiva; i commi 2-bis e 2-ter hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della norma.
È il termine di decadenza richiamato dalla CTR, che è stato ritenuto soggetto al raddoppio previsto dalla disciplina speciale.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati è funzionale a integrare la motivazione dell'atto impositivo e riguarda solo gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale.
È norma invocata dal contribuente a fondamento del vizio motivazionale dell'avviso; la Corte richiama la disciplina dell'accertamento per relationem e ne esclude la violazione nei termini prospettati.
Il motivo è stato ritenuto, sotto questo profilo, inammissibile perché non riproduce integralmente il contenuto dell'avviso di accertamento, impedendo il controllo sulla doglianza.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la presunzione di evasione prevista per disponibilità finanziarie detenute all'estero ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente, mentre il raddoppio dei termini di accertamento o di contestazione delle sanzioni previsto da disposizioni sopravvenute con funzione procedimentale si applica anche ai periodi d'imposta anteriori, secondo il principio tempus regit actum.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento per relationem è soddisfatto quando il contenuto essenziale degli atti richiamati sia già riportato nell'avviso; non è necessaria l'allegazione di atti richiamati che non siano indispensabili a integrare la motivazione, restando tali atti utilizzabili sul piano probatorio in giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che attiene al contenuto di un avviso di accertamento deve essere specifica e autosufficiente, con riproduzione del contenuto rilevante dell'atto, altrimenti incorre in inammissibilità per difetto di specificità.
- Quando la motivazione dell'atto impositivo già esaurisce le ragioni della pretesa, il richiamo a ulteriori documenti ha valore meramente probatorio o narrativo e non determina di per sé alcun vizio di motivazione.
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