Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14577/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF 2008, emesso per omesso versamento di ritenute alla fonte in relazione a maggiori utili non dichiarati accertati in capo al socio, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di un diverso avviso emesso nei confronti della società per maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IVA e IRAP. I giudici di merito avevano rigettato gli appelli richiamando il preteso giudicato formatosi sulla sentenza relativa all'accertamento societario, ritenendolo estensibile anche all'atto consequenziale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2607 c.c., dell'art. 124 disp. att. c.p.c. e degli artt. 324 e 337 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente affermato l'esistenza di un giudicato esterno senza che vi fosse prova documentale della definitività della sentenza richiamata e, comunque, su una decisione che era stata poi oggetto di ricorso per cassazione e di cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che il giudicato esterno, pur rilevabile d'ufficio anche in cassazione, deve risultare dagli atti mediante produzione di copia autentica della sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato; nel processo tributario, in assenza di disciplina specifica, si applica per analogia l'art. 124 disp. att. c.p.c. Ne consegue che, sia se eccepito dalla parte sia se rilevato d'ufficio, occorre la prova della definitività del provvedimento richiamato. La CTR ha quindi errato nel considerare precluso ogni ulteriore accertamento sulla base di un giudicato non provato e per di più riferito a una sentenza che era stata impugnata e cassata con rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 2607 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; dal testo non emerge una specifica lettura della Corte.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    nel processo tributario, per analogia, richiede che il segretario certifichi in calce alla copia della sentenza la mancata proposizione di impugnazione o il passaggio in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla formazione del giudicato interno/esterno.

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate per contestare l'efficacia preclusiva della sentenza richiamata.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente l'applicazione analogica delle norme del c.p.c. al processo tributario in mancanza di disciplina specifica.

  • art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973

    base normativa dell'accertamento delle ritenute alla fonte in relazione ai maggiori utili non dichiarati.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio, anche per la prima volta in cassazione, ma solo se risulta documentalmente dagli atti la definitività della decisione richiamata.
  • Nel processo tributario, in mancanza di una disciplina speciale sulla certificazione del passaggio in giudicato, si applica per analogia l'art. 124 disp. att. c.p.c., con necessità di attestazione del segretario della commissione tributaria.
  • L'eccezione o il rilievo officioso del giudicato non dispensano dalla prova del suo perfezionamento: la sentenza invocata come preclusiva deve essere provata nella sua irrevocabilità.
  • Non può attribuirsi efficacia di giudicato esterno a una decisione che risulti ancora sub iudice o che sia stata successivamente cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.