Sentenza n. 377/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del decreto in data 29 maggio 2023 della Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione, notificato in data 10 novembre 2023, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno a favore del ricorrente tramite procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno tramite procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto l’istanza di emersione, deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione, arbitrarietà ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato che la pericolosità sociale fosse stata desunta esclusivamente da due condanne penali, una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e una per furto, senza valutazione concreta della natura e gravità dei fatti, della loro risalenza, della condotta complessiva e senza applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2023 in relazione alle condanne per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la condanna per un reato inerente agli stupefacenti rientri tra quelle ostative alla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020. Tale condanna è stata considerata di per sé sufficiente a determinare il rigetto, senza necessità di ulteriori valutazioni sulla condotta complessiva, sulla risalenza della condanna o sulla pericolosità sociale concreta. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 non è stata ritenuta applicabile, poiché il ricorrente non ha dimostrato che la condanna riguardasse la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il bilanciamento tra pubblica sicurezza e vita familiare è stato escluso perché non risultavano vincoli familiari, presupposto per l’applicazione dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la presenza di elementi tali da imporre alla Prefettura o alla Questura l’apertura di un autonomo procedimento per la valutazione della protezione speciale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione attraverso la quale era stato richiesto il permesso di soggiorno.
art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
non sono ammessi alle procedure di emersione i cittadini stranieri “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti...”
La condanna per un reato inerente agli stupefacenti costituisce causa ostativa automatica alla procedura di emersione, rendendo vincolato il rigetto senza necessità di ulteriori valutazioni sulla condotta complessiva dell’interessato.
La condanna per un reato previsto da tale disposizione è stata ritenuta ostativa alla procedura di emersione, non essendo stata provata la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
“chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”
La fattispecie di lieve entità è esclusa dall’automatismo ostativo secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023; tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non ha provato che la propria condanna riguardasse tale ipotesi.
art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998
Il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare è richiesto in presenza di vincoli familiari, non risultanti nel caso esaminato.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
La mera deduzione della possibile protezione speciale non impone l’apertura del relativo procedimento in assenza della dimostrazione di elementi concreti idonei a fondarne i presupposti.
È richiamato dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 quale riferimento per l’individuazione di ulteriori reati ostativi.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
Esclude l’automatica ostatività delle condanne per la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma non si applica a condanne per altre fattispecie dell’art. 73.
Massime di principio
- Ai fini della procedura di emersione prevista dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, la condanna per un reato inerente agli stupefacenti rientrante nell’art. 103, comma 10, lett. c), costituisce causa ostativa di per sé sufficiente al rigetto dell’istanza, senza necessità di una valutazione ulteriore sulla condotta complessiva, sulla risalenza della condanna o sulla pericolosità sociale concreta.
- L’esclusione dell’automatica ostatività per la condanna relativa alla fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è estensibile alle altre fattispecie contemplate dall’art. 73; spetta all’interessato dimostrare che la condanna rientri nell’ipotesi di lieve entità.
- Il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare del cittadino straniero, previsto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998, presuppone la sussistenza di vincoli familiari rilevanti; in loro assenza, non è richiesto un esame comparativo ulteriore quando ricorra una causa ostativa automatica.
- La mera prospettazione della possibile protezione speciale non obbliga Prefettura o Questura ad aprire il relativo procedimento se l’interessato non dimostra elementi concreti idonei a fondarne i presupposti.
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