Cassazione Civile, Ordinanza n. 31220/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una docente per assenza ingiustificata dal servizio nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 novembre 2020, in un contesto di svolgimento della didattica a distanza durante l’emergenza epidemiologica. La lavoratrice aveva impugnato il recesso sostenendo, in sintesi, che il fatto non fosse valutato correttamente sotto il profilo della gravità e della proporzionalità della sanzione, che non fosse stato adeguatamente apprezzato il suo stato soggettivo e psicologico, che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare il motivo di gravame sulla proporzionalità e che l’assenza fosse stata erroneamente qualificata, poiché ella si trovava a casa in quarantena, era reperibile e aveva avuto contatti con l’amministrazione. I motivi di ricorso per cassazione hanno dedotto: violazione di norme sul licenziamento disciplinare e sul rapporto di lavoro pubblico; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia; erronea qualificazione della condotta come assenza ingiustificata. La Corte d’appello aveva invece ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva, valorizzando la tipizzazione dell’illecito ex art. 55 quater, comma 1, lett. b), d.lgs. 165/2001 e il carattere non documentato delle giustificazioni addotte dalla docente, ritenute inidonee a escludere la gravità dell’inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente costruite come violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento di merito sulla gravità dei fatti e sulla proporzionalità della sanzione, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già esaminato la proporzionalità del licenziamento, considerando anche i profili soggettivi, e che la questione della reperibilità, della quarantena e dei contatti con l’amministrazione introduceva profili di fatto e deduzioni non adeguatamente riportate come già devolute nei gradi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La giusta causa è clausola generale da concretizzare secondo criteri giuridici; la valutazione della ricorrenza concreta dei fatti integra apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per errori di diritto o logici.
Richiamato come norma disciplinare nel quadro della censura, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una nuova valutazione del fatto e della proporzionalità della sanzione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse un effettivo errore di diritto nel decisum impugnato.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza decisivo rilievo nella ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità.
artt. 13 e 29 del CCNL comparto scuola
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul trattamento disciplinare, ma non ritenuti idonei a scardinare la decisione di merito.
art. 55 quater, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001
La tipizzazione del licenziamento per assenza ingiustificata oltre tre giorni non esclude il sindacato giudiziale sulla proporzionalità concreta, ma comporta una presunzione di gravità dell’illecito che il dipendente deve superare allegando e provando elementi attenuanti o esimenti.
art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente per la rideterminazione della sanzione; la Corte non ha accolto la censura perché diretta sostanzialmente a rimettere in discussione il merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione, non essendo stata dimostrata una violazione tale da incidere sulla legittimità del licenziamento.
La Corte ha rilevato che, sotto la veste della violazione di legge, veniva in realtà censurato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Inammissibile perché la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti.
Esclude la proponibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, quando l’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva comunque deciso sulla proporzionalità e rigettato la censura, anche implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario esaminare singolarmente ogni argomento delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare tipizzato dall’art. 55 quater d.lgs. 165/2001 il giudice deve comunque verificare in concreto la proporzionalità della sanzione, ma il lavoratore, una volta accertato il fatto tipico, ha l’onere di provare circostanze attenuanti o esimenti idonee a superare la presunzione di gravità dell’illecito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, della gravità dell’addebito o dell’elemento soggettivo della condotta, valutazioni riservate al giudice di merito.
- La doglianza di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso la questione in senso contrario alla pretesa della parte, anche senza confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la sentenza d’appello confermi integralmente quella di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti.
- La questione nuova o non trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza dimostrare specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito.
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